SOCIETÀ OPERATIVE E RIPORTO DELLE PERDITE

Società Operative: riporto delle perdite illimitato.
Escluse dalla disciplina delle “non operative” le società che non hanno almeno tre anni di vita
Chiarimenti per le non operative - I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati anche in merito alla disciplina delle società non operative, in particolare, sono stati dati dei chiarimenti in merito all’intervento del legislatore sull’articolo 84 del TUIR, con il quale è stato ammesso il riporto temporalmente illimitato della perdita fiscale, ma nel limite dell’80% dell’utile realizzato nel periodo d’imposta successivo.
Sono stati chiariti anche i dubbi sempre in riferimento alle società non operative, relativamente alle società in Start Up che per la loro recente costituzione non presentano almeno tre periodi d’imposta. Partendo da questo ultimo punto, ricordiamo che i commi 36-decies e 36-undicies, dell'art. 2, del D.L. 138/2011, avevano esteso il regime delle società non operative (società di comodo), di cui all’art. 30, legge 724/1994, alle società o enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi e alle società o enti che, nel medesimo arco temporale, presentano due esercizi in perdita fiscale e uno in utile, ma di ammontare inferiore a quello determinato ai sensi del comma 3, del citato art. 30. 
Dubbi sull’applicazione della norma - In conseguenza di ciò, numerosi sono stati gli interrogativi tra gli operatori in particolare con riferimento alle società che sono in possesso di un'anzianità inferiore a tre periodi d'imposta, rispetto al 2012 (primo anno di applicazione), ferma restando l'applicazione della disciplina generale delle società di comodo. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la sopra menzionata disciplina non trova applicazione nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni di vita, ciò ci riporta anche alla circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC, Circ. 25.IR.2011) che aveva ritenuto escluse dall'ambito applicativo della norma, le società costituite nel 2010 o nel 2011, non essendosi in questi casi completato nel 2012 il triennio da monitorare. 
Riporto delle perdite - Ben più importante e articolata risulta la questione riguardante il primo punto, ossia riguardo al rapporto tra quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR, e la disciplina in materia di società “non operative” secondo la quale le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione solo con l’ammontare eccedente il reddito minimo. 
L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già precisato in un documento redatto dall’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC Circ. 24.IR.2011). Le novità dell’articolo 84 del TUIR vanno coordinate con la disciplina delle perdite prevista per le società di comodo, secondo la quale le perdite di esercizi precedenti, possono essere computate in diminuzione del reddito della società di comodo soltanto per la quota parte che eccede il reddito minimo (come determinato ai sensi dell’articolo 30 della legge 724/1994), il reddito minino quindi, non può essere mai abbattuto con l’utilizzo delle perdite pregresse. 
Questa norma “speciale” coesiste con quella generale sul riporto delle perdite per tutti i soggetti Ires comprese le società di comodo, in particolare vi è la circostanza che alle società non operative si è sempre applicato il limite del riporto quinquennale delle perdite, ora abrogato, per le perdite realizzate nei periodi d’imposta diversi indicati al comma 2 dell’articolo 84 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le società di comodo, i limiti previsti trovano congiuntamente applicazione e le perdite pregresse (relative ai precedenti periodi d’imposta) potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile con il limite di utilizzo dell’80% del reddito (ai sensi dell’articolo 84 comma 1 del Tuir), mentre le perdite effettivamente utilizzabili possono essere computate solo in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto (articolo 30 comma 3 della legge n. 724/1994 sulle società di comodo). 
Congelamento delle perdite – L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che, tenendo conto delle modifiche introdotte al riporto perdite, ossia eliminazione del limite quinquennale e utilizzo limitato all'80%, le società non operative “congeleranno” le proprie perdite realizzate nei periodi in cui erano considerate operative, per poi utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno a essere operative ovvero ancorché rimangano non operative, conseguano un reddito imponibile superiore a quello minimo presunto.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

Commenti