SOCIO DIPENDENTE E UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE

Non costituisce reddito diverso, ma continua a realizzare un fringe benefit.
Premessa – La concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non costituisce un reddito diverso ai sensi del nuovo art. 67, c. 1, lett. h-ter, ma al contrario continua a essere assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’artt. 51 del TUIR. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 18 gennaio. 
Beni in godimento ai soci - L'art. 2, co. 36-terdecies e segg., D.L. 13 agosto 2011, 138, ha introdotto norme tese a colpire i beni che le imprese danno in uso ai soci per corrispettivi inferiori al valore di mercato del diritto di godimento. Dal periodo d’imposta 2012, il socio utilizzatore sarà tassato sulla differenza tra valore di mercato e corrispettivo e la società dovrà rendere indeducibili tutti i costi di tali beni. Più precisamente in base alla suddetta disciplina se una società/ditta individuale concede in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa (mobile o immobile) a un socio/familiare (a titolo personale) in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per contro, per il concedente (società/ditta individuale) è prevista l’indeducibilità dei relativi costi se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. 
Socio amministratore/dipendente - Uno dei problemi di maggiore rilevanza della nuova disciplina era legato al trattamento fiscale in capo all’utilizzatore del bene in considerazione del fatto che il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina già forme di tassazione in determinate ipotesi. A tal proposto, nel corso dell’incontro tenuto lo scorso 18 gennaio tra Amministrazione finanziaria ed esperti del settore è stato chiesto se la società concede in uso l'autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società l'utilizzo configura una fattispecie rientrante nell'art. 67, c. 1, lett. h-ter. 
Parere dell’Agenzia delle Entrate – Per questa fattispecie, l’Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società configurando un fringe benefit, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all' artt. 51 del TUIR. 
Principi da applicare – In sostanza, qualora il socio rivesta anche la qualifica di dipendente o amministratore, vige il principio della tassazione convenzionale dei fringe benefit nell’ambito del reddito di lavoro dipendente o assimilato (o di lavoro autonomo). Non si applica, quindi, la nuova previsione inserita nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), che assoggetta a imposizione come reddito diverso la differenza tra il corrispettivo e il valore normale, perché lo stesso art. 67 stabilisce che le fattispecie contemplate rilevano soltanto se non rientrano in altre categorie reddituali.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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