S.R.L. SEMPLIFICATE E AUMENTO DI CAPITALE

S.R.L.semplificate aumento di capitale: dubbi sull’applicazione del limite dei conferimenti in denaro.
Con l’articolo 3 del DL liberalizzazioni (DL n. 1/2012) il governo ha approvato l’istituzione di un “nuovo modello semplificato” di SRL, introdotto dal nuovo articolo 2463 bis cc, che prevede la possibilità per le sole persone fisiche che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, di istituire una società a responsabilità limitata in deroga alle disposizioni previste dalla disciplina ordinaria di tale modello societario. 
Nonostante le disposizioni in esame prevedano, per l’atto di costituzione della SRL semplificata l’esplicita previsione di versamenti in denaro, sussistono alcuni dubbi riguardo all’ipotesi di aumento di capitale: nel silenzio delle nuove disposizioni, infatti, si renderebbe applicabile la normativa della SRL ordinaria, che consente la possibilità di versare a titolo di conferimento beni in natura e crediti. 
Prima di illustrare le disposizioni relative alla costituzione della società e alla successiva modifica dell’atto (aumento di capitale sociale a pagamento, per quanto di nostro interesse), evidenziamo che il nuovo modello societario è contraddistinto da alcune caratteristiche che potrebbero conferirgli carattere precario: la permanenza dei soci nella SRL semplificata, infatti, è strettamente vincolata al requisito di età previsto per la sua costituzione. Nel caso in cui un socio compia il trentacinquesimo anno di età, infatti, è previsto il recesso dalla società, mentre se tutti i soci non possiedono più i requisiti previsti dall’articolo 3 del DL liberalizzazioni è previsto lo scioglimento della società (lo stesso vale per il socio unico). È fatto salvo, in ogni caso (sia in caso di perdita dei requisiti del singolo socio che di tutti i soci), la possibilità in capo all’assemblea di trasformare tale modello societario in modo tale che l’attività possa essere proseguita anche a seguito della perdita dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni. 
Di seguito illustriamo nel dettaglio le disposizioni concernenti le utilità che possono essere conferite in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale ad una SRL semplificata. 
LIMITE DI VERSAMENTO IN DENARO IN SEDE DI COSTITUZIONE - secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 1/2012 l’atto costitutivo deve indicare: 
► il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio. 
► la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. 
► l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. il conferimento deve farsi in denaro. 
► i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463, ovvero: l'attività che costituisce l'oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 
► luogo e data di sottoscrizione. 
Precisiamo, inoltre, che secondo quanto stabilito dall’articolo 2329 cc – applicabile per espressa previsione anche alle SRL semplificate - per procedere alla costituzione della società è necessario: 
► che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 
► che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti in denaro, di beni in natura e crediti e il conferimento di tali beni senza relazione di stima; 
In relazione a tale riferimento agli articoli 2342, 2343 e 2343-ter bisogna osservare che i conferimenti, come detto sopra, possono essere effettuati esclusivamente in denaro. Il riferimento alle disposizioni concernenti al conferimento di beni in natura o crediti, in tale contesto, appare fuori luogo. Si presume, pertanto, che il riferimento ai documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste debbano limitarsi, pertanto: 
► alla sottoscrizione per intero del capitale sociale; 
► al versamento per intero ed in denaro del capitale sociale. 
NUOVI CONFERIMENTI - non sembrano sussistere particolari vincoli riguardo ai beni conferiti in sede di aumento di capitale sociale: dalla lettera della norma, infatti, si applicano, ove possibile, le disposizioni previste per le SRL ordinarie. Pertanto, nel caso di aumento di capitale, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la valutazione dei beni in natura e la disciplina specifica in materia di relazione di stima. 
Per quanto sia auspicabile che in sede di conversione del decreto il legislatore intervenga sul punto, evidenziamo che a suffragio di tale tesi pare porsi il tenore letterale del comma 3 dell’articolo 2463 bis (relativo al deposito dell’atto costitutivo e della documentazione allegata), a cui fa richiamo la disciplina concernente i verbali di modifica dell’atto costitutivo delle nuove SRL. Il riferimento alle disposizioni concernenti la documentazione attestante il valore e il conferimento di beni in natura e crediti senza relazione di stima effettuata dal comma 3 del nuovo art. 2463 bis (articoli 2342, 2343 e 2343-ter, che come abbiamo precisato sopra appariva fuori luogo in relazione alla costituzione della società), in tale contesto, potrebbe assumere un senso. 
Osserviamo, però, che la possibilità di apportare qualsiasi utilità in occasione di un aumento di capitale sociale comporterebbe, di fatto, lo svuotamento della previsione concernente il conferimento esclusivo in denaro prevista per la costituzione della SRL semplificata: il limite, di fatto, potrebbe essere legittimamente aggirato attraverso un successivo aumento di capitale.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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