STUDI DI SETTORE: NUOVE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA MANOVRA SALVA ITALIA

Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.
La disposizione si applica a condizione che:
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Con riguardo ai contribuenti soggetti agli studi di settore, per i quali non si rende applicabile la disposizione precedente (in quanto non soddisfatte le condizioni richieste), l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio, in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non risulti la congruità, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, c. 1, nn. 6-bis e 7 Dpr 600/1973, e all’art. 51, c. 2, nn. 6-bis e 7 Dpr 633/1972 (accertamento bancario).
Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.
Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente art. 10, c. 4-bis e dall’art. 10-ter L. 146/1998, ora abrogati. Tali disposizioni prevedevano l’inapplicabilità delle rettifiche sulla base di presunzioni semplici e limiti agli accertamenti in caso di adesione agli inviti a comparire se le attività non dichiarate erano inferiori al 40% dei ricavi.

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