SUL COLLEGIO SINDACALE IL GOVERNO VA AVANTI TUTTA

Sembra confermata l’opzionalità dell’organo di controllo nelle srl, che potranno limitarsi a nominare al suo posto un revisore legale.
L’art. 36 della bozza di DL approvato definitivamente ieri dal Consiglio dei Ministri e inviato alla firma del Capo dello Stato reca alcune modifiche particolarmente incisive al disposto degli artt. 2397 e 2477 c.c.
Si tratta, né più né meno, di quelle che già nei giorni scorsi erano state anticipate anche dal nostro giornale (si veda “Revisore legale alternativo al collegio sindacale nelle srl” del 31 gennaio 2012).
Ecco quindi che:
- nelle spa, l’obbligo di nomina del collegio sindacale viene mantenuto solo per le società che superano i parametri dimensionali al di sotto dei quali risulta possibile la redazione del bilancio in forma abbreviata, consentendo al di sotto di tali parametri la scelta per la nomina del sindaco unico;
- nelle srl, l’organo di controllo (per forza collegiale, quando la società supera i parametri dimensionali che nelle spa obbligano alla nomina del collegio sindacale; altrimenti anche monocratico) diviene addirittura opzionale, nel senso che, anche nei casi in cui la società rientri nelle ipotesi di nomina obbligatoria (rimaste invariate) previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., tale obbligo può essere ottemperato nominando il revisore legale in alternativa all’organo di controllo.
Stravolgimenti disciplinari non da poco, tanto più per un intervento che, secondo le parole pronunciate mercoledì in aula al Senato, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Zoppini aveva invece preannunciato di chiarificazione della disciplina vigente dopo le modifiche recate lo scorso novembre dalla Legge di stabilità.
In una vicenda che di chiarimenti ne richiederebbe parecchi, si tratta di un’altra rilevante stranezza, che prevedibilmente scatenerà ulteriori malumori tra i sindacati dei commercialisti che, già nei giorni scorsi, avevano espresso il loro disaccordo (si veda “I sindacati: «Basta decreti legge sul collegio sindacale»” del 3 febbraio 2012).
È chiaro che, ove la srl scelga di nominare il revisore legale al posto dell’organo di controllo, pare inevitabile che cambino in maniera sostanziale anche le tipologie di controlli cui la società è soggetta.
Infatti, nonostante il combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 2477 c.c., quali risultanti a seguito delle modifiche recate dalla bozza del DL semplificazioni, renda opportuna qualche ulteriore riflessione interpretativa, sembra evidente che, mentre l’organo di controllo può assicurare anche l’attività di revisione legale, il revisore legale non può in alcun modo assicurare anche i controlli di legalità sull’amministrazione.
Per sottrarsi ai controlli di legalità, le spa potrebbero trasformarsi in srl
Verrebbe così certificato il passaggio ad un sistema di controlli societari a geometria variabile, non già sulla base della dimensione della società e sulla sua conseguente rilevanza per i terzi e il sistema economico in generale, bensì sulla base della sua mera configurazione giuridica.
Per esempio, ad una spa con 200 milioni di fatturato e 500 dipendenti basterebbe trasformarsi in srl per sottrarsi integralmente a quei controlli di legalità sull’amministrazione che, se rimanesse spa, dovrebbero essere obbligatoriamente affidati ad un collegio composto almeno da tre sindaci.
Difficile che una simile impostazione possa superare il vaglio di un Parlamento che, già a prescindere, ha palesato in modo evidente tutto il suo malcontento bocciando le mille volte più blande modifiche che il Governo aveva introdotto nel DL 212/2011.
Difficile, ma non impossibile, posto che, se in questa vicenda tra possibile e impossibile vi fossero confini ben definiti, le modifiche per dar vita ad una simile configurazione normativa non sarebbero mai state inserite a tutti i costi in un decreto legge.
Nel mentre, si avvicinano i termini della prossima tornata di assemblee e se, per le società i cui collegi sindacali non sono in scadenza, la norma transitoria recata dall’art. 16 del DL 212/2011 risolve la questione, per quelle i cui collegi scadono si aprono scenari di notevole incertezza, tra decreti e leggi di conversione.
Fonte: Eutekne autore Enrico ZANETTI   

Commenti