TERRITORIALITÀ IVA E PRESTAZIONI DI SERVIZI

I principi generali sulla territorialità
In base all’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di servizi generiche, non riconducibili a nessuna delle deroghe previste, si consideravano effettuate in Italia se rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
Il nuovo art. 7-ter.
In base alla nuova disciplina, è necessario distinguere tra:
• i servizi resi nei confronti dei soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello ove risulta stabilito il committente (tassazione nel luogo di destinazione del servizio), definiti “B2B”;
• i servizi resi nei confronti di soggetti privati, cioè coloro che non svolgono attività d’impresa o professionale. In questo caso le prestazioni assumono rilevanza nel luogo in cui è stabilito il prestatore (tassazione nello Stato di origine) , definiti “B2C”.
Rapporti “B2B”
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche si considerano rilevanti nel territorio dello Stato se sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in base al criterio del luogo del committente. Qualora le prestazioni di servizio siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, le stesse devono essere considerate fuori del campo IVA per carenza del presupposto territoriale. 
Rapporti «B2C»
I servizi resi a privati non soggetti passivi d’imposta, invece, vengono tassati nel Paese in cui è stabilito il prestatore. 
Trattamento IVA
• il naturale luogo di tassazione delle prestazioni di servizio è quello in cui il committente (identificato e titolare di partita IVA) ha fissato la sede della propria attività economica; 
• qualora la prestazione venga resa nei confronti di una persona che non riveste la qualifica di soggetto passivo IVA (consumatore finale), ovvero nei confronti del soggetto passivo che acquista i servizi per fini personali (B2C), la tassazione IVA deve avvenire nel luogo in cui il prestatore del servizio ha la sede della propria attività economica.
Fonte: Ipsoa

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