TRACCIABILITA': SANZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI E AGEVOLAZIONI IN UNICO 2012

Come noto, a partire dal 01.02.2012 sono applicabili le sanzioni in materia di contante collegate alle ultime modifiche adottate con il DL n. 201/2011. Le nuove regole concernenti i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore introdotte dal DL n. 201/2011 così come risulta modificato dagli emendamenti approvati in sede di conversione hanno ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti come mezzo di pagamento portandolo a 1.000 euro. 
Dall’entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011), infatti, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche se privati) di importo pari o superiore a Euro 1.000 e sono parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. 
Oltre a definire tale divieto ed a sanzionare pesantemente i trasgressori, però, bisogna segnalare che il legislatore ha introdotto una agevolazione per coloro che “rinunciano” alle operazioni in contanti e provvedono ed effettuare operazioni solo con strumenti tracciabili. 
Secondo quanto previsto dall’art. 2 commi 36-vicies ter della manovra di ferragosto, infatti, per le imprese e lavoratori autonomi che dichiarano non più di 5 milioni di euro, che per la gestione di incassi e pagamenti utilizzano esclusivamente strumenti diversi dal contante e che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti nel periodo d’imposta con gli operatori finanziari, le sanzioni amministrative relative alle violazioni sulle dichiarazioni dei redditi, IVA e dei relativi obblighi IVA, sono dimezzate. Tale agevolazione, con l’approvazione del modello definitivo delle dichiarazioni, ha trovato posto nel modello UNICO 2012: è stato aggiunto un rigo per consentire alle imprese, ai professionisti e agli enti non commerciali di usufruire del dimezzamento delle sanzioni amministrative. Nel modello verranno indicati il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario, oltre al tipo di rapporto intrattenuto con lo stesso. 
Per quanto concerne le sanzioni alle violazioni sulle norme relative ai contanti ricordiamo che tali sanzioni sono di natura amministrativa, e consistono in pagamenti con percentuali variabili dall'1 al 40% calcolati sugli importi trasferiti dal soggetto che effettua l’operazione in contanti o con strumenti di pagamento non tracciabili con importo complessivo superiore al valore soglia. 
L’attuale apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni: 
► la sanzione minima è fissata in 3.000 euro per le violazioni commesse dal 16 giugno 2010 in poi (prima il minimo non esisteva). 
► se l'importo trasferito in contanti o con titoli al portatore supera i 50.000 euro, il minimo sale dall'1 al 5% dell'importo stesso. 
► se l'ammontare dei pagamenti non supera i 250.000 euro si ha sempre la possibilità di pagare in misura ridotta una sanzione del 2% (è il meccanismo dell'oblazione). 
► se non si rispetteranno le norme sui libretti al portatore (trasferimento e riduzione sotto la soglia dei mille euro) che presentino saldi inferiori a 3.000 euro, la sanzione massima potrà equivalere all'intero saldo del libretto. 
► non sono invece sanzionabili del tutto le infrazioni al limite dei mille euro commesse dopo il 6 dicembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco
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