ACE: AGEVOLAZIONE AMPIA PER LE PERSONE FISICHE

Secondo quanto previsto dal decreto attuativo dell’articolo 1 del DL n. 201/2011 l’agevolazione riconosciuta sugli incrementi patrimoniali verrà estesa alle persone fisiche, secondo modalità molto diverse da quelle previste per i soggetti IRES: viene, infatti, prevista la possibilità di dedurre ogni anno una percentuale calcolata sull’intero patrimonio netto, anche nel caso in cui non vi siano stati incrementi. 
Prima di illustrare le novità del decreto MEF, in corso di emanazione, ricordiamo che all’articolo 1 del DL n. 201/2011 viene prevista la possibilità di portare in deduzione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, la deduzione ACE (acronimo di “allowance for corporate equity”, più semplicemente ricondotto a “aiuto alla crescita economica”), sarà utilizzabile già in Unico 2012 per il periodo d'imposta in corso fino al prossimo 31 dicembre. 
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 DL n. 201/2011 i soggetti interessati dall’agevolazione in commento sono quelli indicati dall’articolo 73 del TUIR (comma 1, lettera a) e b)), ovvero i soggetti IRES. L’agevolazione, quindi, si applica ai seguenti soggetti: 
► le società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/01 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/03, residenti nel territorio dello Stato); 
► enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 
► stabili organizzazioni in Italia di società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, ossia enti pubblici e privati nonché trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, però, l’agevolazione ACE è destinata anche a tutti i soggetti persone fisiche in regime di contabilità ordinaria che producono reddito di impresa. Tali soggetti, al momento restano “temporaneamente esclusi” dall’agevolazione in parola, in quanto il comma 7 dell’articolo 1 prevede un Decreto che stabilisca le modalità operative con cui verrà assicurato “un beneficio conforme a quello garantito” agli altri soggetti. 
Con il decreto attuativo in corso di emanazione viene previsto che il calcolo del vantaggio a favore delle persone fisiche viene calcolato direttamente sul patrimonio netto esistente al 31 dicembre di ogni anno, anche se non vi è alcun incremento. Questo dato va ridotto: 
► degli acquisti di partecipazioni; 
► degli acquisti di aziende in società controllate (oltre che delle altre operazioni elusive che vengono enunciate dal decreto attuativo); 
e il differenziale va moltiplicato per 3 per cento. Il risultato costituisce la variazione diminutiva che riduce il reddito generato dalla società di persone (o dall'impresa individuale) e, nel caso in cui la variazione diminutiva sia superiore al reddito prodotto, l'eccedenza va attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. 
Per quanto riguarda le riserve esistenti non sembra di alcuna rilevanza la circostanza che esse derivino da utili tassati o meno, poiché comunque si tratta di elementi del netto.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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