ACE: DEFINITO IL CONTENUTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Il Ministero dell’Economia ha definito il contenuto del decreto attuativo delle disposizioni contenute nell’articolo 1 del DL n. 201/2011, che come noto garantisce un’agevolazione fiscale a coloro che “rafforzano” la struttura patrimoniale di una società. In particolare, tra le altre cose, sono state definite le regole per applicare tale disposizione anche in relazione alle società di persone. 
Prima di illustrare le disposizioni contenute nella bozza del provvedimento che presto verrà emanato dal Ministero dell’Economia, ricordiamo che l’ACE consiste in un’agevolazione per i soggetti IRES (e per le persone fisiche che producono reddito d’impresa, alla luce della prossima emanazione del decreto), che consiste in una deduzione sul reddito di impresa pari al tre per cento (fino al periodo di imposta in corso al 2013) degli incrementi di capitale proprio. 
Tale agevolazione, come noto, è molto simile alla Dual Income Tax del D.Lgs. n. 466/97: la ratio di entrambi gli istituti, infatti, consiste nell’agevolare gli incrementi patrimoniali e rendere “fiscalmente neutra” la scelta di finanziamento (tra capitale e debito) da parte degli operatori economici. In ogni caso le due agevolazioni, se confrontate, presentano una notevole differenza: 
► la Dual Income Tax si limitava ad agevolare gli incrementi patrimoniali al patrimonio netto contabile della società; 
► l’ACE si calcola, ogni anno, su tutte le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
Interessati dall’agevolazione in commento sono i soggetti indicati dall’articolo 73 del TUIR (comma 1, lettera a) e b)), ovvero i soggetti IRES. L’agevolazione, quindi, si applica ai seguenti soggetti: 
► le società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/01 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/03, residenti nel territorio dello Stato); 
► enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 
► stabili organizzazioni in Italia di società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, ossia enti pubblici e privati nonché trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
L’ACE presenta il vantaggio di un calcolo progressivo nel tempo, per cui non solo il rendimento nozionale dell’incremento del capitale proprio genera ogni anno il risparmio (per i primi tre anni del 3%), ma il risparmio si incrementa con la corresponsione di nuovo capitale proprio. Ai fini ACE il capitale proprio di partenza per la determinazione dell’incremento successivo è il dato del bilancio al 31.12.2010, quindi in ogni successivo esercizio si opererà il confronto sempre con il patrimonio netto 2010. 
La norma prevede anche: 
► un regime semplificato di accesso all'Ace per i soggetti Irpef; 
► alcune precisazioni sulle riserve legali, che rileveranno per i soggetti Ires; 
► applicazione dell’ACE per le imprese che hanno optato per la tassazione di gruppo o per la trasparenza; 
► condizioni antielusive. 
Secondo quanto delineato dal Decreto in commento, per quanto concerne le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria la scelta dell'amministrazione è stata quella di prevedere un meccanismo di accesso all'Ace semplificato: per tali soggetti, infatti, si assume come quota agevolabile agli effetti dell'Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. In questo modo tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale. In sostanza poco importa se si tratti di capitale di vecchia formazione (cioè risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. 
Riguardo all’applicazione dell’agevolazione ai soggetti IRES, secondo quanto previsto dal decreto in commento: 
► rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio ai fini della determinazione dell'Ace i conferimenti in denaro tra cui anche le rinunce incondizionate dei soci alla restituzione di crediti verso la società; 
► tra gli accantonamenti di utili a riserve avranno rilevanza anche le riserve legali così come le riserve indivisibili effettuate dalle cooperative e dai loro consorzi; 
► le eccedenze di quote Ace calcolate dalle singole società partecipanti alla tassazione di gruppo possono essere trasferite alla cosiddetta "fiscal unit" che potrà utilizzarle fino a concorrenza del reddito complessivo globale del gruppo.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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