APPROVATA DAL CDM LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Il Ddl. confermerebbe le misure per le collaborazioni a partita IVA, ma nell’ultima bozza non sarebbero esplicitamente esclusi gli iscritti ad Albi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, salvo intese, il Ddl. di riforma del mercato del lavoro. Come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, l’intento della riforma è “realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo”.
Scendendo nel dettaglio, in base a una bozza circolata ieri, il Ddl. dovrebbe essere composto da 10 articoli, che riguardano tipologie contrattuali, disciplina sulla flessibilità in uscita e tutele del lavoratore, ammortizzatori sociali, estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, protezione dei lavoratori anziani, interventi per una maggiore inclusione delle donne nella vita economica, efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili, interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati, politiche attive e servizi per l’impiego.
Una delle misure più discusse è la revisione dell’art. 18 della L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori). Su quest’ultimo punto, infatti, la bozza di provvedimento prevede una modifica del regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi.
Di fatto, nei casi di datori di lavoro, imprenditori e non, con più di 15 dipendenti nell’ambito comunale e più di 60 nell’ambito nazionale, si configurerebbero tre regimi: 
- licenziamenti discriminatori, per i quali l’art. 18 non verrebbe modificato, con la condanna al reintegro del lavoratore – in alternativa, su richiesta del lavoratore, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione e alla risoluzione del rapporto –, il risarcimento dei danni retributivi patiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione) e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in misura piena; 
- licenziamenti soggettivi o disciplinari, per i quali spetta al giudice decidere o per il reintegro, con il risarcimento dei danni, dedotto quanto percepito o percepibili dal lavoratore, entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione, o per il pagamento di un’indennità;
- licenziamenti oggettivi o economici, per i quali non è previsto il reintegro, poiché il giudice, se accerta l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può decidere di modulare tra 15 e 27 mensilità di retribuzione.
Passando alle tipologie contrattuali, piccolo “giallo” per la parte relativa alle partite IVA. 
Il Ddl. introdurrebbe infatti misure volte a razionalizzare il ricorso a collaborazioni professionali con partita IVA, con l’intento di far presumere, ferma restando la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro autonomo, il carattere coordinato e continuativo, e non autonomo e occasionale, se la collaborazione dura più di sei mesi nell’arco di un anno, comporta la fruizione di una postazione di lavoro presse la sede del committente e frutta al collaboratore ricavi pari a più del 75% dei corrispettivi
Nella bozza di provvedimento circolata ieri, però, non è esplicitamente previsto che da tali norme sono esclusi i professionisti iscritti ad Albi, come invece era emerso nei giorni scorsi. Con l’avvio dell’iter del Ddl., si potrà fare chiarezza su questo punto.
Inoltre, per ciò che concerne il lavoro a progetto, gli interventi proposti andrebbero nella direzione di una razionalizzazione dell’istituto, per evitare utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato, prevedendo disincentivi sia normativi, sia contributivi.
Tra i primi, il Ddl. prevedrebbe una definizione più stringente del concetto di “progetto”, che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente, oltre alla limitazione della tipologia contrattuale a mansioni non meramente esecutive o ripetitive così come eventualmente definite dai contratti collettivi e all’introduzione di una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore è analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità. 
Sul versante contributivo, sarebbe previsto un incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla gestione separata INPS, così da proseguire gradualmente nel percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente, a partire dal 2013 e fino al 2018.
In relazione, ancora, agli ammortizzatori sociali, nel Ddl. figurerebbero: 
- assicurazione sociale per l’impiego a carattere universale, incrementando l’ambito soggettivo di copertura; 
- oltre a CIGO e CIGS, per le aziende che coperte, la previsione di un Fondo di solidarietà; strumenti di gestione degli esuberi strutturali. 
Con riferimento, infine, a una maggiore inclusione delle donne, si segnalano l’introduzione della disposizione volta a contrastare la pratica delle “dimissioni in bianco”, con modalità semplificate rispetto a quelle previste dall’abrogata L. n. 188/2007 e senza oneri per datore e lavoratore, e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO

Commenti