BILANCIO SEMPLIFICATO SENZA "APPEAL"

In mancanza di una semplificazione della base imponibile fiscale, il bilancio semplificato non ha ragione d’essere.
La legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) ha introdotto una semplificazione degli schemi di bilancio d’esercizio delle società a responsabilità limitata. Infatti, l’art. 14, comma 9 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze definirà le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e si occuperà anche delle modalità di attuazione della disciplina.
Lo schema semplificato, quando vedrà luce, costituirà una mera facoltà per la società che redige il bilancio, potendo la stessa comunque utilizzare lo schema ordinario oppure il bilancio in forma abbreviata.
Posto che la disposizione trova applicazione alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale, l’Assonime, nella circolare n. 6/2012, sottolinea che non vi sono incertezze circa l’applicazione a quelle società che non hanno nominato il collegio sindacale, in quanto non rientrano nell’obbligo di nomina previsto dal’art. 2477 c.c. Si pone invece il dubbio se essa trovi applicazione rispetto a quelle società a responsabilità limitata che hanno nominato il collegio sindacale non per un obbligo di legge, ma in via volontaria. In base al dato letterale, la circostanza che il collegio sindacale sia nominato sembrerebbe inibire la possibilità di accedere al bilancio semplificato, anche se, volendosi basare sulla ratio del provvedimento, si potrebbe pervenire a una conclusione opposta.
Come noto, l’art. 2435-bis c.c. già prevede un modello di bilancio d’esercizio a struttura semplificata (bilancio in forma abbreviata), che trova applicazione alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata che non superano per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:
- 4.400.000 euro di totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
- 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 50 unità di dipendenti.
Dal momento che la società a responsabilità limitata rientra tra i tipi sociali cui si applicano le misure di coordinamento della IV direttiva societaria in materia di conti annuali, Assonime fa presente che l’atteso decreto regolamentare dovrà rispettare i principi previsti da tale direttiva che regola le possibili misure di semplificazione.
Fatta la premessa e andando al concreto, è da ritenersi che tale misura di semplificazione sia destinata a restare su carta, poiché, come è noto a tutti coloro i quali hanno a che fare con contabilità e Fisco, il piano dei conti delle aziende, per esigenze di ordine tributario, richiede un elevato numero di voci. S’immagini ad esempio:
- alberghi e ristoranti trasferte dipendenti e collaboratori;
- altre spese viaggio dipendenti e collaboratori;
- canoni leasing quota interessi;
- canoni leasing quota capitale immobile parte deducibile;
- canoni leasing quota capitale immobile parte indeducibile.
L’esemplificazione potrebbe continuare con un elenco che, per esigenze fiscali (redditi, IRAP, studi di settore), si compone di alcune centinaia di voci, principalmente (ma non solo) di Conto economico. Lasciare un piano dei conti standard, costruito faticosamente negli anni e periodicamente soggetto ad aggiornamento dalla software house a cui ci si è affidati, per passare ad un piano dei conti personalizzato, potrebbe comportare il rischio di perdere qualche aggancio con i “dichiarativi”.
Si ha l’impressione che dietro alcune disposizioni, introdotte con il proposito apprezzabile di semplificare, ci sia una scarsa chiarezza sulla materia che disciplinano. L’esempio più eclatante è quello dei minimi, che non richiedono la tenuta della contabilità, ma in relazione ai quali tutti i commercialisti continuano comunque a tenerla per questioni di praticità e di comodità. Si pensi anche agli enti non commerciali, che, a fine anno, devono approvare il rendiconto (cfr. ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 126/2011): sorgono difficoltà se si lascia la strada della partita doppia. Infatti, negli enti non profit, normalmente il rendiconto entrate–uscite viene adottato se l’ente non si affida ad un commercialista, con le immaginabili conseguenze in caso di verifica fiscale, poiché l’impegno dei responsabili dell’ente è tanto, ma occorre essere specialisti anche se si gestiscono dei semplici enti non commerciali. Non per nulla il principio contabile n. 1 per gli enti non profit e il n. 2 (in bozza per consultazione) prevedono nella sostanza i consueti schemi di Stato patrimoniale, con tanto di patrimonio netto, e di Conto economico.
Allora, chissà se la semplificazione dei bilanci delle srl non si tradurrà (solo) nel semplificare il bilancio per il deposito al Registro delle imprese. L’art. 47 della direttiva, infatti, consente anche forme di semplificazione non del bilancio redatto dagli amministratori, ma del bilancio che si pubblica presso il Registro delle imprese.
Fonte: Eutekne autore Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

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