CESSIONE ALLE IMPORTAZIONI DEI ROTTAMI FERROSI: TRATTAMENTO AI FINI IVA

Cessioni alle importazioni di rottami di metalli non ferrosi: trattamento fiscale ai fini IVA
Con l’approfondimento 3 del 08.03.2012 Assonime ha fornito una dettagliata analisi della disciplina fiscale IVA delle cessioni e delle importazioni di rottami di metalli non ferrosi. 
Sul punto evidenziamo che alcuni uffici dell’amministrazione finanziaria hanno posto in dubbio l’applicazione dell’IVA con il sistema del reverse charge nel settore: 
► dei rottami; 
► dei semilavorati di metalli non ferrosi. 
Secondo l’amministrazione finanziaria (in particolare gli uffici doganali), infatti, il sistema previsto dall’art. 74, comma 8, del d.p.r. n. 633 del 1972 sarebbe operante solo per le cessioni e le importazioni aventi a oggetto beni compresi nelle voci della tariffa doganale elencate in tale disposizione. Nel dettaglio, il riferimento alla classificazione doganale non riguarderebbe solo i semilavorati, ma anche i rottami, e di conseguenza, se questi ultimi non fossero compresi nelle voci espressamente menzionate bisognerebbe applicare loro l’imposta con le modalità ordinarie. 
Assonime evidenzia alcune criticità rispetto a tale tesi. 
Innanzitutto, il regime speciale delle cessioni di rottami fu introdotto nel 1984 per prevenire le frodi che in tale settore erano divenute sempre più diffuse, attuate mediante società che, dopo aver incamerato l’imposta addebitata ai cessionari, cessavano formalmente l’attività senza effettuare i dovuti versamenti dell’IVA all’erario mentre i cessionari portavano in detrazione l’imposta pagata in via di rivalsa. All’inizio, l’ambito oggettivo del regime speciale comprendeva “le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi”, in seguito fu integrato con la cessione di semilavorati grezzi. 
Successivamente, le disposizioni sull’ambito oggettivo di tale disciplina disciplina furono accorpate con l’inserimento: 
► delle cessioni di rottami, cascami e avanzi; 
► delle cessioni dei semilavorati indicati nelle voci della tariffa doganale espressamente richiamate. 
Appare evidente, quindi, che il riferimento alle voci doganali riguarda solo i semilavorati, mentre i rottami, cascami, ecc. sono comunque compresi nell’ambito oggettivo della norma. Sempre sul punto Assonime evidenzia che analizzando le voci tariffarie elencate dalla norma emerge chiaramente che vengono riportati soltanto semilavorati, mentre le voci doganali dei rottami e cascami sono altre voci non richiamate dalla norma. 
Se fosse, invece, corretta l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria (secondo cui sarebbero soggette al regime speciale solo le cessioni di beni comprese nelle voci espressamente richiamate dall’art. 74): 
► le cessioni di rottami, cascami e avanzi non sarebbero mai soggette al regime speciale; 
► la conseguenza che la disposizione non sarebbe mai operante con riferimento a questi beni (che in origine erano gli unici soggetti al regime speciale). 
Concludendo, secondo Assonime, i rottami, cascami e avanzi sono comunque compresi nell’ambito di operatività della norma prescindendosi sia dalle classificazioni doganali elencate dalla norma stessa, sia dalla natura del metallo non ferroso, essendo ricompresi in tale ambito anche metalli diversi da quelli considerati nelle voci tariffarie che riguardano solo i semilavorati.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

Commenti