COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Rammentiamo alcuni chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito alla compilazione del quadro RW.
La compilazione del quadro RW – Fascicolo II del modello Unico Persone fisiche – non rileva alla fine del calcolo del reddito imponibile e delle imposte.
Il quadro deve essere compilato con il solo scopo di monitorare alcune operazioni finanziarie da e verso l’estero e alcune tipologie di trasferimenti/investimenti di denaro, titoli, immobili i cui importi superano il limite annuo di Euro 10.000,00.
In presenza di tali tipologie di investimenti, il contribuente è comunque obbligato a compilare il quadro RW, unitamente a Unico, ovvero separatamente (Frontespizio + RW) nel caso presenti il modello 730 o se esonerato dalla presentazione della dichiarazione.
È obbligato alla presentazione del quadro RW il contribuente -  persona fisica, ente non commerciale o società semplice ed equiparata ai sensi dell’art.5 del TUIR – residente in Italia che al termine dell’anno d’imposta per il quale presenta o dovrebbe presentare la dichiarazione detiene investimenti o attività finanziarie all’estero.
Analizziamo le precisazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2010.
La Circolare ha precisato che:
-    Se un immobile è oggetto di più diritti reali, quali, ad esempio, nuda proprietà ed usufrutto, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario dovranno compilare il quadro RW, in quanto entrambi titolari di diritti reali che possono generare redditi;
-    Per le attività finanziarie o patrimoniali in comunione o cointestate, il quadro RW deve essere compilato da ciascun intestatario e per la propria quota di possesso; va precisato, tuttavia, che in caso in cui vi sia piena disponibilità o possibilità di movimentazione separata (es. c/c cointestato a firma disgiunta, ovvero in presenza di delega di firma) entrambi i soggetti dovranno compilare il quadro RW indicando l’intero valore dell’attività detenuta all’estero.
Per quanto concerne il limite di Euro 10.000,00, la medesima Circolare specifica che tale limite deve essere considerato quale ammontare complessivo delle movimentazioni dell’anno (investimenti e disinvestimenti) e che devono essere indicati anche i trasferimenti dei quali ha beneficiato il soggetto ed effettuati da terzi, se egli è residente in Italia.
Non vanno indicati:
-    I pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero
-    Gli incrementi degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti (es. interessi, canoni di locazione immobiliare, dividendi), in quanto ricompresi nel saldo del c/c
-    Gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta
-    I trasferimenti effettuati sull’estero, tramite intermediari (banche) residenti e in forma diretta mediante trasporto al seguito
-    Le spese mediche sostenute tramite bonifici internazionali, se effettuate da una banca italiana.
Gli immobili
In caso di immobili detenuti all’estero, vanno indicati:
-    Gli immobili a disposizione, compilando la Sezione II del quadro RW, con indicazione del costo storico dell’immobile. Se l’acquisto è finanziato da un mutuo acceso all’estero o da un trasferimento di denaro dall’Italia, deve essere compilata anche la Sezione III.
Nessuna segnalazione, invece, deve essere effettuata negli anni successivi, relativamente ai trasferimenti relativi all’estinzione del mutuo; se di importo superiore ad Euro 10.000,00 al 31 dicembre, deve essere indicata la consistenza del c/c bancario estero acceso per la stipula del mutuo o per la gestione delle spese dell’immobile;se lo Stato estero tassa l’immobile tenuto a disposizione, l’importo, al netto delle spese ivi riconosciute, va tassato anche in Italia (rigo RL12) e al contribuente spetta il credito d’imposta per le imposte sostenute all’estero.
-    Gli immobili locati, compilando la Sezione II del quadro RW, con indicazione del costo storico; non deve essere compilata la Sezione III in riguardo ai trasferimenti relativi ai canoni di locazione; il contribuente dovrà dichiarare tali canoni in RL12
-    Per quanto riguarda gli immobili acquistati e ceduti nello stesso anno, non deve essere compilata la Sezione II, ma dovrà essere compilato il quadro RL per la determinazione della plusvalenza di cui all’ex art.67 c.1 lett. b) del TUIR.
Si ricorda che, a partire dall’anno d’imposta 2011, in base a quanto stabilito dall’art.19 c.13 del D.L. 201/2011, è dovuta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dai soggetti residenti nello stato italiano.
L’imposta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile che, in questo caso, è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’acquisizione dei dati e la determinazione dell’imposta dovrà avvenire alla Sezione XVI del quadro RM di Unico.
Medesimo trattamento è riservato alle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio italiano.
Soggetti esonerati
Sono esonerati i soggetti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o che effettuano trasferimenti da, per e sull’estero per un ammontare complessivo non superiore a Euro 10.000,00. Sono altresì esonerati coloro che detengono attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a banche o società fiduciarie o altri intermediari professionali, che concludono contratti attraverso i sopra citati intermediari e i depositi e i c/c, qualora i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite gli intermediari. È esonerato dalla compilazione anche il contribuente che esercita l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Sono inoltre esonerati:
-    Gli enti commerciali e le società, con esclusione delle società semplici
-    Gli enti pubblici
-    I lavoratori italiani all’estero per le seguenti attività:
o    Soggetti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa l’attività all’estero e cioè coloro che operano all’estero per lo Stato italiano, un suo Ente locale o per Organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e per il solo periodo in cui è svolta l’attività all’estero (Circolare 4/2011)
o    I transfrontalieri, per l’attività di natura patrimoniale e finanziaria detenute nel Paese estero in cui svolgono lavorano.
Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN

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