COMUNICAZIONE BENI AI SOCI IN ATTESA DI PROROGA

Comunicazione beni ai soci in attesa di proroga.
L'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Decreto Legge n. 138/2011 stabilisce che, qualora la società o l'impresa individuale conceda dei beni in godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell'imprenditore: 
► la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso ai sensi della nuova lettera h-ter) dell'art. 67, comma 1, del TUIR; 
► i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento "non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile"; 
► l'impresa concedente ovvero, il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l'attività di controllo; 
► l'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. 
Le modalità e i termini per l’effettuazione della predetta comunicazione sono state emanate dall’Amministrazione Finanziaria con provvedimento del 16 novembre 2011 prot. N. 166485. Successivamente, poi, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la circolare n. 27/IR del 02 febbraio 2012 ha analizzato la predetta disposizione fornendo, tra l’altro, importanti indicazioni a chi, nei prossimi mesi, avrebbe dovuto procedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (termine ultimo 2 aprile 2012). 
Tuttavia, nonostante la scadenza, ormai prossima, l’Amministrazione finanziaria non ha fornito alcuna indicazione ufficiale se non quelle emerse in occasione della stampa specializzata secondo cui, laddove esistano già delle disposizioni normative che prevedono un regime di tassazione specifico con riferimento ai beni di impresa utilizzati dai soci, questo regime continua a essere applicabile. E’ il caso questo dell’automezzo concesso al socio che sia anche dipendente e amministratore. Tuttavia, non è stato specificato se la comunicazione in parola, contenete alcuni campi obbligatori ( generalità del socio e elementi identificativi del bene), debba o meno essere comunque inviata. Infatti, vale la pena ricordare che, se dovesse passare la tesi dell’obbligatorietà della comunicazione, ciò comporterebbe migliaia di comunicazioni del tutto inutili per il fatto che: 
► le regole di tassazione in capo ai soci utilizzatori sono già disciplinate dal TUIR; 
► la determinazione di tale reddito è solitamente ancorata a documentazione aziendale precisa; 
► le disposizioni di legge introdotte dalla manovra estiva del 2011 sono finalizzate alla quantificazione, in capo al socio percettore, di un reddito diverso. 
Tuttavia, in ogni caso appare urgente che l’amministrazione finanziaria si pronunci in proposito considerando l’amplia platea dei destinatari della disposizione in commento che, tra l’altro, non sarà una tantum, ma dovrà essere ripetuta ogni anno. 
Dalle informazioni in possesso della stampa specializzata, sembrerebbe che nelle prossime settimane sarà ufficializzato il rinvio della scadenza proprio in virtù dell’assenza dei chiarimenti attesi da imprese e professionisti.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

Commenti