CONTABILITA' SEMPLIFICATA: DEROGA AL PRINCIPIO DI COMPETENZA

Imprese minori e deroga al principio di competenza economica: rileva la data di registrazione.
Con il DL n. 16/2012 il governo ha adottato alcune disposizioni volte a chiarire la deroga al principio di competenza economica riconosciuta per le imprese minori dal decreto sviluppo, con particolare riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni e alla natura “opzionale” (e non obbligatoria) delle nuove disposizioni. 
Prima di illustrare nel dettaglio la modifica introdotta con il DL semplificazioni fiscali ricordiamo che l’art. 7, comma 2, lett. s) del DL 70/2011 (conv. L. 106 del 12 luglio 2011) ha modificato l’art. 66 comma 3 del TUIR, stabilendo che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR. 
Riguardo all’applicazione di tale regime, il decreto Sviluppo (art.7 comma II lett. m) è intervenuto esclusivamente sull'art. 18 comma 1 del dpr n. 600/73 che, in tema di disposizioni sulla contabilità semplificata ai fini delle imposte dirette, ha elevato l'ammontare dei ricavi annui per l'ammissione al regime: 
► da 309.874,14 a 400.000 euro per le imprese di servizi; 
► da 516.456,90 a 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività. 
La deroga disposta per i contribuenti minori aveva sollevato alcune perplessità, collegate al fatto che, dal tenore letterale della norma, pareva evincersi l’introduzione di un obbligo di imputazione e non una mera facoltà: il contribuente, cioè, non sarebbe stato libero di scegliere se conteggiare i ratei e risconti, oppure se applicare la deroga, deducendo interamente i costi nel periodo d’imposta in cui veniva ricevuta la fattura. 
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori, contenuta nel “Decreto Sviluppo”, avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (e aventi le caratteristiche richieste dalla norma). 
Con il DL n. 16/2012 sono stati apportati alcuni correttivi alle disposizioni in commento: l’art. 3 comma 8, infatti, modifica l’art. 66 comma 3 del TUIR, stabilendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, “possono essere dedotti” (e non invece “sono deducibili”) nell’esercizio nel quale è stato “registrato” il documento probatorio. 
Il comma 9 dell’art. 3 del DL 16/2012, inoltre, chiarisce definitivamente la questione della decorrenza, ove stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. La deroga al principio di competenza si può, quindi, applicare già con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012. 
Più in particolare, nel caso di servizi resi nel periodo dicembre 2011-gennaio2012, l’applicazione della deroga introdotta dal “Decreto Sviluppo” consente di dedurre interamente il costo: 
► nel periodo d’imposta 2012, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2012; 
► nel periodo d’imposta 2011, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2011.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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