DA OGGI NUOVA NORMATIVA SUI SERVIZI GENERICI

Ai blocchi di partenza le regole per individuare il momento impositivo dei servizi «generici» con obbligo di integrazione se il prestatore è comunitario.
Dal 17 marzo 2012 si applicheranno le novità in materia di IVA introdotte dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010), già entrate in vigore il 17 gennaio 2012; da quest’ultima data hanno, invece, avuto decorrenza le ulteriori novità IVA per il settore marittimo, in considerazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue nei confronti dello Stato italiano (caso n. 2008/4219).
Le disposizioni più importanti riguardano le prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità (ex DLgs. n. 18/2010) non è più collegata al luogo di stabilimento del prestatore, bensì a quello del committente. Sotto il profilo temporale (ex art. 66, par. 2, Dir. n. 2006/112/CE), tali prestazioni, indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente non residente (altro Paese Ue o extra-Ue), si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Il pagamento del corrispettivo non rileva più come regola generale, ma solo qualora, prima dell’ultimazione della prestazione, venga versato – in tutto o in parte – il prezzo pattuito. La fatturazione emessa in via anticipata rispetto all’ultimazione del servizio non integra più, pertanto, il momento impositivo. Le previgenti regole, fondate sul pagamento del corrispettivo e sulla fatturazione anticipata, restano valide per i servizi interni, “generici” o meno, nonché per i servizi “generici” resi nei rapporti “B2C” e per i servizi “non generici”, come quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/1972.
Per le prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, è stato inoltre stabilito che, se le stesse hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, anziché nel mese successivo a quello in cui sono rese (regola attuale). Le medesime prestazioni, se rese in modo continuativo e con durata ultrannuale, si considerano invece effettuate al termine di ciascun anno solare, finché concluse, ampliando così l’ambito applicativo della disciplina vigente, limitata alle prestazioni rese dal prestatore comunitario al committente italiano; in pratica, la citata regola, prevista per i servizi di carattere continuativo e di durata ultrannuale, si applicherà sia ai servizi resi dal prestatore italiano al committente estero (Ue o extra-Ue), sia a quelli ricevuti dal committente italiano indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore (Ue o extra-Ue). Sul punto, a livello interpretativo, è stata superata la modalità di determinazione della base imponibile prevista dall’art. 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/1972: il committente italiano, in sede di reverse charge, anziché quantificare l’imponibile avendo riguardo all’importo delle spese sostenute dal prestatore estero (che non conosce), deve fare riferimento al corrispettivo pattuito, assunto in proporzione alla durata del contratto (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 37/2011, § 4.4).
Dal punto di vista del committente italiano, soggetto passivo, è stato anche modificato l’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972: per i servizi “generici” resi dal prestatore stabilito in altro Stato Ue, l’unica procedura applicabile è quella dell’integrazione già prevista per gli acquisti intracomunitari di beni. Il committente, in luogo dell’emissione dell’autofattura, numera, integra e registra la fattura ricevuta dalla controparte estera secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993. La fattura numerata e integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il sistema di autofatturazione resta invece applicabile, in via obbligatoria, quando il prestatore è extra-comunitario o quando il servizio – pur essendo reso da un prestatore Ue – non sia “generico”.
Un’ulteriore novità applicabile dal 17 marzo 2012 riguarda il regime sospensivo per i beni importati in Italia con destinazione verso altro Paese membro. Il trasferimento può avvenire anche previa esecuzione delle “manipolazioni usuali”, purché autorizzate dall’Autorità doganale. Per la sospensione dell’imposta da pagare in Dogana, quest’ultima può richiedere la prova della movimentazione intracomunitaria dei beni. L’importatore dovrà comunicare il proprio numero di partita IVA e il codice identificativo del cessionario comunitario (si veda “Regime IVA sospensivo per i beni importati con controllo doganale” del 28 gennaio 2012).
Infine, a seguito della modifica dell’art. 38-bis, comma 2, del DPR n. 633/1972, è stata attivata una nuova ipotesi di rimborso infrannuale a favore degli operatori che, con la riforma della disciplina territoriale operata dal DLgs. n. 18/2010, hanno “perso” la possibilità di acquistare beni/servizi senza IVA in qualità di esportatori abituali, siccome le prestazioni, da non imponibili, sono diventate escluse da imposta. Stando alle bozze delle istruzioni del nuovo modello TR, la novità si applica alle sole operazioni effettuate dal 17 marzo 2012. Rispetto al primo trimestre 2012, occorre verificare se tali prestazioni, effettuate dal 17 marzo 2012 al 31 marzo 2012, siano di importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012.

Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO

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