DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: AUMENTA L'IMPORTO DEI MINI DEBITI TRIBUTARI NON ISCRIVIBILI A RUOLO

Decreto sulle semplificazioni fiscali: aumenta l’importo dei mini-debiti tributari non iscrivibili a ruolo.
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (DL. 2 marzo 2012 n. 12), sulla scia di quanto apportato dal decreto salva Italia, contiene diverse disposizioni in materia di riscossione tese a semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti (che hanno rapporti pendenti con il Fisco) e consentire a quest’ultimi il pagamento di quanto dovuto con forme di rateazioni più flessibili. 
Tra le principali misure adottate si annoverano le nuove regole aventi ad oggetto: 
► la possibilità di procedere ad accertamento induttivo in caso di violazione degli obblighi dichiarativi relativi agli studi di settore; 
► la compilazione di liste selettive in caso di omesso rilascio della ricevuta/scontrino fiscale; 
► la riscossione delle somme derivanti da accertamenti esecutivi; 
► la limitazione delle ipotesi in cui il debitore decade dalla dilazione delle somme richieste con la cartella di pagamento o gli accertamenti esecutivi; 
► l’innalzamento del limite al di sotto del quale l’Agente della Riscossione non è legittimato a iscrivere l’ipoteca esattoriale; 
► l’innalzamento del limite al di sotto del quale l’Agente della Riscossione non può pignorare i beni immobili dei contribuenti; 
► i limiti quantitativi, sempre per l’Agente della Riscossione, per il pignoramento di salari e stipendi; 
► aumento dell’importo dei mini-debiti tributari non iscrivibili a ruolo. 
Relativamente a quest’ultimo punto, l’art. 3 comma 10 del decreto sulle semplificazioni fiscali porta a 30,00 euro l’importo dei mini debiti tributari non ascrivibili a ruolo. 
In particolare, l’articolo in commento dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
A tale fine, è opportuno ricordare che, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999 n. 129, aveva fissato in 32.000 lire (16,53 euro) il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per le medesime ragioni di economicità ed efficienza, tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell’attività di controllo e riscossione, il DL in esame fissa un nuovo limite al di sotto del quale non si procede all’iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. 
Il legislatore precisa, inoltre, che, al fine di evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d’imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento. 
Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la decorrenza della norma è fissata al 1° luglio 2012.
Autore: Redazione La Lente sul Fisco

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