DETRAZIONE 36%

La Manovra Salva Italia 2011 ha reso stabile la detrazione del 36%, che ora non è più soggetta a scadenze.
L’agevolazione è applicabile agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
La riforma finanziaria del 2009 aveva prorogato quelle che erano le agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione delle costruzioni destinate ad uso abitazione.
La legge del 24 dicembre 2007 n 244, è questa la legge che definisce i parametri della manovra finanziaria del 2008, agli art 17 e 18 avalla la precedente normativa.
Il primo dei due articoli, stabiliva infatti che erano prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a:
- interventi di cui al'articolo 2 comma 5 legge 289/2002, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
-interventi di cui all'articolo 9, comma 2, legge 448/2001, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
L'art.18, invece, definiva prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
Moduli da compilare per la richiesta di detrazione IRPEF.
Un aiuto per i nostri Utenti che potranno, senza l'ausilio di un professionista, gestire la pratica e tutte le procedure per una esatta compilazione dei moduli.
Potremo scaricare dei fac-simile da compilare per dare il via alla pratica.
Trasmissione della richiesta di detrazione IRPEF a mezzo raccomandata.
ATTENZIONE! Dal 14 maggio 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Sviluppo, non è più necessario inviare comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
(Per lavori iniziati prima di tale data bisognava inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.) 
Nel modulo vanno indicati: Dati del dichiarante per agevolazione fiscale.- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
- Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell'immobile.
- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell'apposito spazio il codice fiscale del condominio.
Dati dell'immobile per esenzione IRPEF.
- In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all'immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
- In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF.
Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda.
    - Copia della DIA o permesso per costruire.
    - Dati Catastali.
    - Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
    - Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
    - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.
    - Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.

IMPORTANTE
Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni;
il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Comunicazione all'ASL di inizio opera.
Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all'ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile.
Ai sensi dell’art. 99 del d.lgs n. 81/08, infatti, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.
La così detta notifica preliminare è obbligatoria solamente:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
b) nei cantieri che, inizialmente non sono soggetti all'obbligo di notifica, ricadono successivamente nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera. In tal caso la notifica dovrà essere fatta quando accade il fatto che la rende obbligatoria;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

La dichiarazione da inviare all’azienda sanitaria locale deve contenere le dichiarazioni indicate nell’allegato XII allo stesso decreto legislativo, ossia:

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera
(nome, cognome, codice fiscale e indirizzo ).
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera
(nome, cognome, codice fiscale e indirizzo ).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
Della dichiarazione alla ASL deve essere fatta menzione nel modulo, da inviare al centro operativo di Pescara, per ottenere la detrazione del 36 % mediante la spunta dell’apposita casella.
Nel caso di notifica successiva all’inizio dei lavori la comunicazione all’agenzia delle entrate andrà fatta in tale momento.
Dichiarazione dell'impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.
Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell'impresa.

La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa.
Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse.
Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.
Pagamento dei lavori di ristrutturazione.
Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;
la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.
Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi.
Nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura, la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nel caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell'Amministratore, e dell'eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa.
Nel caso di comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi.
Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
IMPORTANTE
Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura:
“Bonifico ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3 saldo fattura n° xx del xx/xx/xx”
Dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare al momento del pagamento del bonifico una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Fonte: www.lavori
 in casa.it

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