DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2012: CALENDARIO DELLE SCADENZE

La campagna fiscale è alle porte, sembra utile pertanto riepilogare le scadenze delle dichiarazioni dei redditi 2012 (anno imposta 2011). Il primo appuntamento è per il 730, poi l’Unico PF cartaceo, infine gli altri Unici e il modello Irap con modalità telematica.
Se il contribuente presenta la dichiarazione Unico PF, SP, SC ed IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere evitata pagando spontaneamente, entro lo stesso termine di 90 giorni, una sanzione ridotta di 25 euro. Superati i 90 giorni la dichiarazione si considererà omessa.
730/2012
I soggetti privati che non sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere obbligati a presentare il modello 730 o l’Unico PF. Il modello 730-2012 può essere presentato:
entro il 30 aprile 2012 al proprio sostituto d’imposta (quindi il datore di lavoro o l’ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
entro il 31 maggio 2012 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (esempio commercialista, consulente del lavoro).
Successivamente:
entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati;
il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Il vantaggio del 730 è che il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate, in quanto a questo ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato. Inoltre, il rimborso o l’addebito dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre).
Unico PF/2012
I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. UNICO PF 2012 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica), tranne coloro che:
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato;
i quali possono presentare l’Unico in forma cartacea all’ufficio postale dal 2 maggio al 2 luglio 2012 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica). 
Si ricorda, infine, che esiste anche il Modello Unico PF Mini, una versione semplificata del modello Unico PF ma che per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione si applicano le diposizioni previste per il mod. Unico PF. 
Unico SP/2012
Il Mod. UNICO 2012 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2011, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Quest’anno poiché il 30 settembre cade di sabato, il termine scade il 1° ottobre 2012. Le dichiarazioni presentate in banca o in posta si considerano non redatte in conformità al modello approvato, e quindi comportano l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 Euro. 
Non devono, invece, presentare il modello Unico SP:
le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Unico Persone fisiche);
le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Unico enti non commerciali ed equiparati);
i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute. 
Unico SC/2012
Il Modello “UNICO - Società di capitali 2012” deve essere presentato dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta). Poiché la chiusura del periodo d’imposta avviene generalmente il 31.12, la scadenza cade il 30.09 (quest’anno il 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica). Tuttavia, se ad esempio una società di capitali ha un periodo d’imposta compreso tra il 1/7/ 2011 e il 30/6/2012, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2012) entro il 1° aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è domenica). 
Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) e le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale si ritengono non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro. 
Modello IRAP/2012
La dichiarazione IRAP è presentata in forma autonoma:
per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (che quest’anno cadendo di domenica slitta al 1° ottobre 2012);
per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (che per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare risulta il 30 settembre, quest’anno 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica).
La modalità di presentazione è sempre quella telematica, pertanto la dichiarazione presentata tramite un ufficio postale è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro. 
Fonte: Fisco e tasse.com autore Elisabetta Gesuato

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