ENTRO IL 30 MARZO IL VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Come noto, l'approvazione del bilancio di esercizio avviene secondo una procedura scandita, dal punto di vista sia degli adempimenti che delle tempistiche, dall'art. 2429, co. 1 e 3, Codice civile per le s.p.a. (le medesime regole valgono anche per la S.r.l., in base al richiamo che ne fa l'art. 2478-bis, c.c. ). 
Secondo la procedura di approvazione del bilancio l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno con lo scopo, sebbene non specificato, di sottoporre ai soci il bilancio di esercizio per la sua eventuale approvazione. La necessità di informare tempestivamente i soci e i terzi, rispettando le esigenze della società di predisporre un progetto di bilancio in tempi ragionevoli, è stata risolta dal legislatore societario che ha previsto, che la convocazione ovvero, la stessa assemblea, debba celebrarsi, in un termine non superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, il cui bilancio è oggetto di discussione. Sul punto, ricordiamo che, solo in presenza di alcune situazioni specifiche, questo termine può essere derogato, convocando l'assemblea in un termine più ampio, ma comunque non superiore ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
Per il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (senza rinvio a 180 giorni), coincidente con il 29 aprile 2012 (120° giorno dal 31 dicembre 2011, tenendo conto dell'anno bisestile), si avrà la seguente tempistica:
Per quanto concerne la prima scadenza ( 30 marzo 2012), termine ultimo per la stesura del verbale del CDA di approvazione del progetto di bilancio, si evidenzia quanto segue: 
► ante riforma societaria del 2003, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze nn. 2127/1989 e 2397/1987) ha escluso l'obbligatorietà della verbalizzazione delle delibere consiliari. 
► anche la riforma societaria, sul tema, nulla ha stabilito di obbligatorio per l'organo amministrativo. 
Tuttavia, in dottrina si ritiene che, l'obbligo di verbalizzazione per il Cda, debba essere generalmente stabilito dagli statuti societari, ancorché dalla mancanza del verbale non derivi la nullità della sottostante deliberazione. 
Il verbale dell'adunanza del Cda che approva il progetto di bilancio deve contenere, oltre agli elementi tradizionali di una qualsiasi verbalizzazione, l'identificazione dei documenti che vengono approvati. Identificazione che, di fatto, può avvenire in diversi modi. La trascrizione integrale del bilancio nel verbale del Cda o in un suo allegato non risulta obbligatoria in base alla legge perchè, il documento sottoscritto dagli amministratori o, per conto del Cda, dal Presidente, è già sottoposto, sia prima che dopo l'approvazione assembleare, ad adempimenti pubblicitari specifici: 
► consegna ai sindaci; 
► deposito presso la sede; 
► iscrizione nel Registro delle imprese; 
► trascrizione nel libro inventari ex art. 2217 c.c.. 
In alternativa alla tradizionale trascrizione integrale del bilancio in calce al verbale, si ritiene sufficiente l’indicazione di alcuni dati numerici essenziali del rendiconto tra i quali: 
► utile/ o perdita; 
► totale dell'attivo,; 
► valore della produzione; 
► ricavi. 
Fermo restando che, in ogni caso, si dovranno specificare, nel verbale, gli eventuali dissensi di amministratori e le motivazioni fornite al riguardo dagli stessi.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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