FINANZIAMENTO SOCI POSTERGATI

La penalizzazione riguarda solo i finanziamenti fatti in periodi di difficoltà
Premessa – L’art. 2467 c.c. disciplina i finanziamenti dei soci che sono soggetti al regime generale della postergazione rispetto agli altri creditori; presupposto è l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri e la ragionevolezza del conferimento in luogo del finanziamento. 
Postergazione - L’art. 2467, co. 1, c.c. modificato a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6. prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (...)”. L'art. 2467 c.c. disciplina, in sostanza, la fattispecie dei finanziamenti effettuati dai soci ad una S.r.l. Le somme erogate a tale titolo sono soggette al regime generale della postergazione rispetto agli altri creditori e all’obbligo di restituzione di quanto rimborsato nell’anno precedente al fallimento della società. Presupposti per l'applicazione di tale principio sono l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri e la ragionevolezza del conferimento in luogo del finanziamento. Si ricorda che quando si parla di finanziamento si deve partire dal presupposto che vi sia un obbligo da parte della società di restituzione al socio che ha finanziato. 
Finalità – L’intenzione del legislatore non è quella di penalizzare indiscriminatamente le restituzioni di tutti i finanziamenti della società, ma solo quelli effettuati in particolari periodi di difficoltà finanziaria che non permettono di far fronte ai debiti verso terzi. Rimane quindi ammessa la restituzione di finanziamenti concessi in vigenza di situazioni finanziarie “fisiologiche”. 
Rimborsabilità - In linea generale è però opportuno precisare come la postergazione non determini un'equiparazione dei finanziamenti al capitale di rischio, ma si limita a regolare il concorso del credito del socio alla restituzione con i crediti degli altri creditori sociali. In pratica, il finanziamento resta liberamente rimborsabile, salvo che la situazione della società sia tale da non consentire il soddisfacimento integrale degli altri creditori sociali. 
Tipologia di finanziamento – L’art. 2467 c.c., al co. 2, precisa che i finanziamenti dei soci sono considerati tali in qualsiasi forma essi siano stati effettuati. Si ritiene pertanto che ogni tipologia di finanziamento sia da fare rientrare in questo concetto, dal mutuo, al leasing, alla normale dilazione di pagamento, all'apertura di credito. Si ricorda che la postergazione è da applicarsi anche agli interessi riconosciuti a un socio in presenza di un finanziamento fruttifero erogato. La lettura del disposto di cui all'art. 2467 c.c. prevede, infatti, l'applicazione del principio della postergazione, dunque, a tutti i finanziamenti da parte dei soci nella S.r.l. e questo indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati, comprendendo dunque per finanziamento sia la quota capitale che la quota interessi.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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