GIA' POSSIBILI GLI ACQUISTI IN CONTANTI SOPRA I 1.000,00 EURO PER GLI STRANIERI

Un comunicato dell’Agenzia chiarisce che ci si può avvalere della deroga in attesa dell’emanazione del modello di comunicazione preventiva
Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato l’imminente emanazione del provvedimento che disciplinerà modalità e termini dell’esclusione dei cittadini stranieri dall’ambito applicativo delle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del denaro contante.
Com’è noto, il DL 16/2012 ha delineato una precisa area di esenzione dall’applicazione dell’art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007, stabilendo che quest’ultima disposizione non opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso gli esercenti il commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo (si tratta dei soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/1972) dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque differente da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. I cittadini stranieri potranno, dunque, effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Si tratta, tuttavia, di un esonero sub conditione, essendo conseguente all’espletamento, da parte del cedente del bene o del prestatore del servizio, di alcuni precisi adempimenti: in primo luogo, al momento dell’operazione devono essere acquisite sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il requisito della non cittadinanza in Italia né in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, nonché quello della residenza fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente del bene e il prestatore del servizio devono versare il denaro contante incassato su un conto corrente a loro intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
Potranno beneficiare dell’esonero solo i soggetti (cedenti dei beni/prestatori di servizi) che invieranno apposita comunicazione preventiva – anche in via telematica – all’Agenzia, secondo modalità e termini da determinarsi con provvedimento della stessa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 16/2012.
Un importante chiarimento contenuto nel comunicato riguarda la decorrenza dell’obbligo di rispetto di tali adempimenti: questi ultimi, infatti, devono essere espletati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la data di pubblicazione del modello di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, viene definita una fase transitoria, iniziata con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni e che terminerà con la pubblicazione del modello di comunicazione, nel corso della quale è già possibile vendere beni e servizi a cittadini stranieri per importi pari o superiori a 1.000 euro, purché la comunicazione (in questo caso ex post) sia inviata all’Agenzia entro 15 giorni dal momento in cui il modello sarà reso disponibile. Questi, in sintesi, i contenuti dello scarno comunicato.
Non viene invece fornito il tanto atteso chiarimento sui soggetti destinatari dell’ulteriore obbligo di comunicazione di cui all’art. 51, comma 1 del DLgs. 231/2007, anch’esso recentemente modificato dal decreto sulle semplificazioni fiscali (si veda “Acquisti in contanti senza limiti per i turisti stranieri” del 3 marzo 2012). Nella sua ultima formulazione, la norma citata stabilisce che le infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49 devono essere riferite, da parte dei soggetti destinatari del decreto che ne hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/1981 e per l’immediata comunicazione alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Se non vi è dubbio che la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato vada effettuata dai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, compresi i professionisti, dal tenore letterale della disposizione parrebbe evincersi che su questi ultimi non ricada alcun altro obbligo: l’ulteriore comunicazione alla Guardia di finanza sembrerebbe infatti un onere ricadente sulla Ragioneria territoriale dello Stato. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo; la pretesa formulazione ambigua della norma ha infatti legittimato l’invito, da parte del MEF, all’adozione di una soluzione prudenziale, consistente nell’invio della doppia comunicazione da parte dei destinatari della norma.
Nell’attesa che la questione sia risolta dal MEF, seppur in via interpretativa, non resta che ricordare che la disposizione in commento è contenuta in una norma del decreto rubricata “Misure di contrasto all’evasione”. Come a dire, ove mai fosse ancora necessario, che con l’azione di contrasto al riciclaggio anche questo ulteriore obbligo ha ben poco a che fare.
Fonte: Eutekne autore Annalisa DE VIVO   

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