IL 36% CON I DATI CATASTALI DEBUTTA IN UNICO

Il 36% con i dati catastali debutta in Unico e 730
Dal 14 maggio 2011 è "scomparsa" la comunicazione di inizio lavori per la detrazione del 36%, da inviare al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate, prima dell'apertura del cantiere. Un adempimento non più richiesto per le opere iniziate dopo questa data, che però viene sostituito – per tutti i lavori avviati a partire dal 2011 – dall'obbligo di compilare una nuova sezione (IIIB) nella dichiarazione dei redditi (nel modello 730 sono i righi 51, 52 e 53, nell'Unico dal l'RP51 al RP54, comunque identici).
Anche nella sezione precedente compare una colonna in più, per numerare progressivamente gli immobili coinvolti nella detrazione, ma solo quelli i cui lavori siano iniziati dal 2011 in poi.
La compilazione dei righi 51 e 52 – facendo ovviamente riferimento al 730 – si limita alla necessità di barrare una sola casella (colonna 2) in due casi:
- lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 da singoli proprietari sulle proprie unità immobiliari. In sostanza, si attesta di avere inviato la Comunicazione a Pescara;
- lavori iniziati anche dopo il 14 maggio 2011 su parti comuni condominiali. Anche in questo caso il condomino non dovrà compilare il resto della sezione, perché i dati catastali del palazzo vanno riportati nel quadro AC della dichiarazione del l'amministratore del condominio (anch'esso aggiornato alle novità, con l'introduzione dei dati identificativi catastali del condominio).
Attenzione: stiamo sempre parlando di "lavori iniziati" dal 2011 in poi, non di "pagamenti effettuati" dal 2011 in poi. Perciò, se il pagamento è relativo a lavori iniziati in precedenza (per esempio nel 2010), tutta questa sezione non va compilata, anche se si trattasse del primo pagamento effettuato (per esempio lavori iniziati a dicembre 2010 con relativa Comunicazione e primo bonifico in data 4 febbraio 2011 o anche il 3 gennaio 2012, per quanto attiene alla prossima dichiarazione).
I dati da inserire 
A parte i casi appena descritti, dopo la casella 2 dei righi 52 e 53, bisogna inserire i dati identificativi catastali dell'immobile (codice catastale del Comune, eventuale sezione, foglio, particella ed eventuale subalterno). In più ci sono altre due caselle:
- la 4, per indicare se l'immobile è censito solo al catasto terreni (T) o anche a quello urbano (U, come dovrebbe);
- la 5, per dire se si tratta di un immobile intero (anche solo un'unità immobiliare, I) o una porzione di unità (per esempio la ristrutturazione di un solaio, senza rendita catastale autonoma, P). 
Il rigo 53 è dedicato a due precise situazioni:
- chi ha pagato i lavori è il conduttore (inquilino in locazione) o il comodatario (persona che ha ricevuto in uso gratuito l'immobile);
- l'immobile non è ancora censito al catasto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ancora una volta, è presente la casella 2 (comunicazione a Pescara/Condominio) che va compilata con le stesse regole dette prima. Per il conduttore (ma anche per il comodatario, benché sul modello non ci sia scritto) vanno compilati sia gli identificativi catastali che gli estremi di registrazione del relativo contratto. Più sulla destra ci sono gli estremi della domanda di accatastamento (se è stato impossibile compilare i righi 52 e 53 con gli identificativi catastali).
Non sono considerati comodatari ai fini della compilazione i familiari conviventi con il proprietario dell'immobile che abbiano sostenuto le spese. Pertanto si ritiene che in tal caso vadano comunque compilati i righi E51 e E52, mentre il rigo E 53 vada lasciato vuoto.
I documenti da conservare 
La documentazione da serbare in caso di controlli per le opere eseguite nel 2011 comprende quella necessaria per gli assensi urbanistici, le fatture, le ricevute dei bonifici, le fotocopie delle delibere assembleari e delle tabelle di ripartizione millesimale (opere condominiali), l'eventuale contratto di locazione o di comodato registrato (quando è il detentore a effettuare la spesa), l'eventuale domanda di accatastamento, nonché le ricevute di versamento dell'Ici dal 1997 in poi (non più necessarie dal prossimo anno).
Per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 occorre anche la Comunicazione inizio lavori inviata al Centro servizi di Pescara e, per quelli eseguiti dal 4 novembre 2011, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le opere che non necessitano di alcun assenso urbanistico, che attesti la regolarità delle stesse e il fatto che hanno diritto alla detrazione.
Fonte: Il sole 24 ore del 5/3/2012 autori Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

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