IL 36% NEL MODELLO UNICO

Dopo la soppressione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori, va compilata una nuova sezione, la IIIB, presente sia nel 730 che nell’Unico.
La detrazione al 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia entra a regime con la manovra salva Italia, il DL 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, per cui da quest’anno si qualifica come un’agevolazione fissa, ossia se ne può usufruire senza il timore di termini temporali perentori. 
Dl Sviluppo 2011 - Ma prima ancora della manovra salva Italia, al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, il decreto sviluppo 2011, il Dl 70/2011, ha abolito le "comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%". 
Provvedimento Entrate - Successivamente un provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 2 novembre dello scorso anno, ha elencato i documenti che devono essere conservati e tenuti a disposizione degli uffici fiscali che ne facciano richiesta, come le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste, la domanda di accatastamento per gli immobili non censiti, le ricevute dell'Ici, se dovuta, la delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici, la dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell'immobile, se effettuati dal detentore diverso dai familiari conviventi, la comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri, le fatture e/o ricevute delle spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento. 
Comunicazione inizio lavori - Tra i documenti che dal 14 maggio scorso, con l’entrata in vigore del dl n. 70 del 2011, non compaiono nella lista di quelli da conservare, vi è la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. 
Sezione IIIB - Una novità che si riflette inevitabilmente anche nelle dichiarazioni dei redditi. Così nei modelli della denuncia dei redditi, che sono stati recentemente adottati dall’Agenzia delle Entrate, è presente in luogo dell’obbligo di comunicare i lavori iniziati, l’onere di compilare una nuova sezione, la IIIB, presente sia nel modello 730 che nel modello Unico e intitolata non a caso “Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%”. 
Righi da compilare - Così nel modello 730, la sezione in oggetto si compone di tre righi E51, E52, E53, mentre nell’Unico abbiamo quelli da RP51 a RP54, che sono speculari. 
Colonna seconda - Sia in Unico che nel 730, nella sezione III B, importante è la colonna seconda, intitolata “C.O. Pescara/Condominio”, che va sbarrata quando i lavori sono iniziati prima del 14 maggio 2011 da singoli proprietari sulla proprie unità immobiliari (attestando così l’invio della comunicazione di inizio lavori) ovvero in caso di lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, su parti comuni condominiali. 
Pagamenti effettuati - E’ bene precisare che quando si parla di lavori iniziati, prima o dopo il 14 maggio, non vanno confusi con i pagamenti effettuati. Non c’è onere di compilare questa colonna seconda, presente sia nel 730 che nell’Unico, se i pagamenti che sono stati fatti, sono relativi ai lavori cominciati prima del 2011. 
Altri dati - In riferimento sempre alla compilazione della dichiarazione, si ricorda come nella sezione III B, oltre allo sbarramento o meno della casella “C.O. Pescara/Condominio”, si devono indicare altri dati molto importanti, che si qualificano proprio come “dati catastali identificativi dell’immobile” e sono: il codice catastale del Comune, eventuale sezione, foglio, particella ed eventuale subalterno.
Fonte: Redazione Fiscal Focus
Il sole 24 ore del 5/3/2012

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