IL DECRETO FISCALE TAGLIA I TEMPI

Il decreto sulle semplificazioni fiscali e la lotta all'evasione arriva finalmente nella «Gazzetta Ufficiale». Il provvedimento, datato 2 marzo 2012, n. 16, è stato pubblicato ieri in serata nel numero n. 52. Da ieri, quindi, sono in vigore le misure approvate una settimana fa dal Consiglio dei ministri. La maggior parte delle nuove regole è già pienamente operativa, da quelle sullo spesometro a quelle relative a black list e dichiarazioni di intento.

Sempre da ieri dovrebbe essere scattato il nuovo tetto di 5mila euro per le compensazioni Iva senza dichiarazione. Per alcune sanatorie in caso di adempimenti omessi, poi, è prevista un'applicazione retroattiva solo se più favorevoli ai contribuenti. Mentre per l'intervento sui pagamenti in contanti degli stranieri dovrà essere adottato un un provvedimento delle Entrate.

Il decreto legge n. 16/12, d'altro canto, non specifica le decorrenze di una parte delle nuove norme, ma utili indicazioni possono trarsi dalle regole generali dell'ordinamento e dalle finalità delle disposizioni, per quanto su alcuni aspetti sarà necessario un chiarimento ufficiale. Le semplificazioni in materia di comunicazioni, in particolare, si applicheranno per gli invii telematici effettuati a partire dal 2 marzo. Gli elenchi black list avranno la soglia di 500 euro per la comunicazione delle operazioni di febbraio, in scadenza a fine marzo, mentre le dichiarazioni di intento ricevute a febbraio 2012 potranno usufruire del nuovo termine lungo costituito dalla prima liquidazione relativa al mese o trimestre nel corso del quale sono state registrate le fatture dell'esportatore abituale. Ad esempio, una dichiarazione di intento ricevuta a febbraio per la quale la prima fattura senza Iva è stata emessa a marzo potrà essere comunicata entro il 16 aprile (contribuente mensile) o il 16 maggio (trimestrale). Il modello ministeriale dovrà essere modificato in quanto attualmente richiede l'indicazione del mese di ricezione. Dovrà, inoltre, essere chiarito se sia consentito inviare anticipatamente la comunicazione mantenendo il precedente regime.
Per lo spesometro, in mancanza di una presa di posizione ufficiale dell'Agenzia di segno contrario, l'inserimento di tutte le operazioni attive e passive per le quali c'è l'obbligo di emissione della fattura, senza più il limite di 3.000 euro, vale già dal 1° gennaio 2012 ed interessa dunque le comunicazioni in scadenza il prossimo 30 aprile (anno 2011). Le comunicazioni inviate prima dell'entrata in vigore del Dl 16 dovrebbero essere valide sia se predisposte in base alla vecchia soglia di 3.000 euro, sia se contenenti tutte le operazioni registrate. Va segnalato che i soggetti obbligati all'emissione della fattura (come le imprese che non operano al dettaglio e i professionisti) dovranno includere nella comunicazione, quali operazioni attive, tutte le fatture emesse, anche se nei confronti di privati senza partita Iva e ciò a differenza di quanto avveniva con il vecchio elenco clienti.
Il decreto fiscale interviene anche sul regime delle compensazioni di crediti Iva escludendo la possibilità di utilizzo tra 5milla e 10mila euro senza il preventivo invio della dichiarazione fiscale. Si stabilisce che, con un provvedimento direttoriale, potranno essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative della disposizione, il che rende in qualche modo incerta l'effettiva decorrenza della stretta. Non è chiaro, infatti, se il nuovo tetto scatti per le compensazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (essendo comunque salve le compensazioni tra 5 e 10 mila euro eseguite in precedenza) o se invece l'efficacia della norma richieda l'emanazione del provvedimento attuativo. La legge parla di mera "possibilità", per le Entrate, di regolare i termini della norma e la relazione ministeriale estende il nuovo regime alle compensazioni del credito Iva 2011 senza indicare decorrenze. Infine, le norme che sanano il mancato esercizio di opzioni, come pure la ratifica delle compensazioni nel consolidato senza indicazione nel quadro CK, sono applicabili retroattivamente in base al favor rei.
Fonte: Il sole 24 ore autori Marco Bellinazzo e Luca Gaiani

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