IMU E DICHIARAZIONE 730

Il credito IRPEF risultante dalla prossima dichiarazione reddituale può essere utilizzato per pagare, in tutto o in parte, il debito verso il Comune per l'imposta municipale unica sugli immobili (IMU). A questo scopo nel modello 730/2012 è stato inserito il Quadro I.
Le recenti disposizioni recate dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 hanno anticipato al 2012l’imposta municipale unica, c.d. IMU. Tale tributo ha come suo presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992 (per il Riordino della finanza degli enti territoriali) ed ha sostituto l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Nel modello 730/2012 non è più presente, pertanto, lo spazio per il versamento dell’ICI ed il nuovo modello annovera tra le sue novità, alla Sezione VII del quadro F, il rigo F10 ed il successivo quadro I, entrambi da compilare a cura del contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultano dal modello di dichiarazione relativo al 2011 per il pagamento dell’imposta municipale dovuta per il 2012.
Presentazione del modello 730/2012 ordinario
Al fine di agevolare il versamento della nuova imposta, l’Agenzia delle Entrate ha opportunamente integrato il modello 730/2012 onde consentire ai contribuenti di poter utilizzare a tal fine l’imposta a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno fiscale 2011.
Il nuovo modello 730 presenta, infatti, tra le sue novità il quadro I in cui potrà essere indicata - in sede di dichiarazione ordinaria - la scelta di destinare il credito che emerge dalla stessa dichiarazione, interamente o in parte, per il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU.
È stato anche previsto di dover segnalare, compilando in sede di presentazione del modello 730/2012 a titolo di dichiarazione integrativa il rigo F10 della sezione VII del quadro F, l’effettivo utilizzo dei crediti risultanti in sede di dichiarazione ordinaria.
Compilazione del quadro I - IMU
Il quadro I deve essere compilato dal contribuente che sceglie di versare l’IMU mediante compensazione nel modello F24.
In conseguenza della compilazione di tale quadro, l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 non sarà rimborsato a cura del sostituto di imposta per quella parte di crediti corrispondente a quanto si è chiesto di compensare per il pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012.
In particolare se si vuole utilizzare interamente il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU va barrata la casella 1.
  • Figura 1
    In alternativa al versamento integrale gli interessati in luogo di barrare la colonna 1 del quadro I, dovranno riportare nella successiva colonna 2 il controvalore corrispondente alla parte di credito che si intende utilizzare per il pagamento dell’IMU. L’importo che si può chiedere di compensare può essere inferiore o uguale a quanto dovuto a titolo di IMU e ciò sia in sede di versamento dell’acconto che per quanto riguarda il pagamento del saldo.

    Figura 2

    La parte di imposte a credito la cui compensazione a mezzo F24 non viene segnalata, sarà, quindi,rimborsata al contribuente nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o agosto (per i titolari di reddito da pensione) a cura del sostituto.

    Nel caso in cui, invece, il credito risultante dalla dichiarazione non sia di un importo tale da compensare completamente quanto dovuto a titolo di IMU e, comunque, laddove il contribuente decidesse di utilizzarne solo una parte, quanto non coperto con l’utilizzo dei crediti da dichiarazione dovrà essere versato in sede di presentazione del modello F24.
    Riporto nella dichiarazione integrativa dell’IMU compensata
    Nel caso di presentazione del modello 730/2012 integrativo i contribuenti devono ricordare di compilare nuovamente il quadro I - IMU nel quale va segnalato un importo non inferiore a quanto effettivamente compensato per il pagamento dell’IMU mediante F24 ed il cui versamento sia avvenuto entro la data di presentazione del modello integrativo.
    Non si è obbligati alla compilazione del quadro I solo nelle seguenti evenienze:
    a) nel caso in cui già nella dichiarazione originaria non ci si sia avvalsi della facoltà di compensare il versamento dell’IMU con i crediti derivanti dalla dichiarazione;
    b) laddove, pure avendo indicato un importo da compensare tra crediti e IMU, il relativo F24 non sia stato realmente presentato.
    Verifica dei crediti compensabili
    Per la verifica della capienza del credito 730/2012 da utilizzare in compensazione per il versamento dell’IMU occorrerà riscontrare il prospetto sviluppato nel modello 730-3/2012 che dovrà essere consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza fiscale. Nel dettaglio è necessario verificare le somme riportate:
    al rigo 161 per quanto riguarda l’IRPEF;
    al rigo 162 per ciò che concerne il credito per addizionale regionale;
    al rigo 163 per il credito derivante dall’addizionale comunale.
    Detti righi risulteranno compilati solo nell’ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto di compensare l’IMU utilizzando il quadro I.

    Figura 3

    Modalità di versamento

    Le modalità di versamento dell’IMU - mutuate direttamente da quelle fissate in precedenza dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) per il pagamento dell’ICI - fanno diretto riferimento all’istituto della compensazione a mezzo presentazione, anche con modalità telematica, del modello F24.
    Operativamente i soggetti interessati, per una corretta compilazione del modello F24, dovranno rilevare dai righi 161, 162 e 163, oltre agli importi, anche altri dati da utilizzare per la compensazione dell’IMU. In particolare il codice tributo (differente a seconda del tipo di imposta a credito utilizzata per il versamento), l’anno di riferimento, il codice regione e il codice comune.

    Figura 4
    Va pure tenuto in debita considerazione (al fine di non incorrere in errate compensazioni con conseguenti omessi o carenti versamenti dell’IMU) che - in caso di presentazione della dichiarazione730/2012 in forma congiunta - i singoli coniugi non possono disporre degli importi risultanti a proprio credito utilizzandoli a favore dell’altro in quanto tale possibilità non è stata prevista.

    Si ricorda, inoltre, che il modello F24 va presentato anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

    I termini per il versamento dell’IMU sono:
    entro il 16 giugno per l’acconto;
    entro il 16 dicembre per il saldo, che può essere versato contestualmente all’acconto.
    Qualora siano state effettuate compensazioni tra i crediti risultanti dalla dichiarazione 730/2012 per il pagamento dell’IMU è necessario - in sede di presentazione della dichiarazione integrativa – compilare anche il rigo F10 del modello.
    A tal fine al rigo F10 della dichiarazione integrativa, facendo riferimento ai valori limiti riportati nel quadro di liquidazione delle imposte del dichiarante (o del coniuge) del modello 730-3/2012 originario va indicata la cifra di credito utilizzato in compensazione:

    Figura 5

    nella colonna 1 in riferimento al credito IRPEF;

    nella colonna 2 in riferimento al credito derivante dall’addizionale regionale;
    nella colonna 3 la parte del credito per addizionale comunale;
    nella colonna 4 la parte del credito derivante dalla cedolare secca sulle locazioni.
    Fonte Il quotidiano Ipsoa Autore Paola Mazza

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