IN G.U. LE DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012 il decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, che dà attuazione alle disposizioni dell’art. 16, comma 25 del DL n. 138/2011 convertito.
Il DM entrerà in vigore dal 4 aprile 2012. In particolare, per effetto di detto decreto, è stato istituito, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i seguenti soggetti: 
► gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali; 
► gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce: 
► fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; 
► fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; 
► fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province. 
I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia. 
Il predetto elenco, articolato a livello regionale, contiene, altresì, per ciascun revisore iscritto i seguenti dati: 
► il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
► la residenza; 
► la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali ed, in particolare: 
► nella fascia 1) (comuni fino a 4.999 abitanti) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno; 
► nella fascia 2) (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti), degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno; 
► nella fascia 3)( comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
Occorre precisare, infine, che in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti, ai papabili iscritti i seguenti requisiti: 
► per la fascia 1) ( comuni fino a 4.999 abitanti) degli enti locali, fermo restando l’iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è necessario aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale; aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Per le fasce 2 e 3 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti e comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province) degli enti locali è necessario, tra l’altro, il conseguimento di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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