MEDIAZIONE: L'ALTERNATIVA PER EVITARE LE COMMISSIONI

Tra le novità è previsto lo sconto del 40% delle sanzioni.
Sconto delle sanzioni - Tra le novità dell’istituto della mediazione per importi inferiori a 20 mila euro, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9, e che entrerà in vigore dal 1° aprile, vi è lo sconto fino al 40% delle sanzioni. L’istituto della mediazione rappresenta un’occasione per trovare una soluzione volta a evitare di arrivare al contenzioso, in particolare le liti oggetto del nuovo istituto (fino a 20mila euro) rappresentano una fetta consistente delle cause per le quali oggi l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti finiscono nelle Commissioni tributarie.
Dal primo aprile, i contribuenti potranno evitare le liti fino a 20mila euro con la presentazione di una proposta di mediazione. La procedura si dovrà concludere nel giro di tre mesi e caso di chiusura positiva verrà sottoscritto un accordo in base al quale, come detto, le sanzioni saranno ridotte al 40%. 
Il perfezionamento - L'Agenzia delle Entrate specifica che considerando che si applicano per quanto compatibili le disposizioni sulla conciliazione giudiziale, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto al tributo risultante dalla mediazione. Il reclamo risulta alternativo rispetto all'acquiescenza (accettazione con sanzioni ridotte), tuttavia, viene sottolineato che l'ufficio risulta legittimato a concludere un accordo di mediazione che conferma integralmente l'atto impositivo, con il beneficio per il contribuente della riduzione delle sanzioni al 40%. Anche con riguardo al perfezionamento, si applicano le stesse regole valevoli per la conciliazione, in particolare, il fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto (oppure della prima rata) entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione. 
Oggetto della mediazione - Sull'oggetto della mediazione, gli accordi pre-contenzioso si potranno raggiungere sugli atti dell'Agenzia (avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, ecc). Sono esclusi tutti gli atti emessi da organi che sono diversi dall'Agenzia, come ad esempio quelli di Equitalia. L’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 9/E, ha chiarito che rientrano nel nuovo istituto tutti gli atti emessi dalla stessa Agenzia che risultano impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/92, vengono compresi anche il rifiuto espresso e tacito alla restituzione di tributi. 
I ruoli – Per quanto riguarda i ruoli, in linea di massima rientrano tra le nuove disposizioni, è poiché gli stessi vengono "portati" attraverso la cartella di pagamento, bisognerà distinguere se la cartella viene impugnata per vizi propri o meno, se la cartella risulta impugnata per "vizi" riconducibili all'Agenzia delle Entrate, il contribuente deve tentare il reclamo, mentre se la cartella risulta impugnata soltanto per vizi propri (ad es. notifica) la controversia non risulta oggetto di reclamo. Nel caso in cui il contribuente lamenti la mancata notifica dell'atto riconducibile all'attività delle Entrate, il contribuente deve presentare il reclamo contro gli atti conseguenti, come la cartella, il fermo e l'ipoteca. 
La sospensione della riscossione – Sulla sospensione della riscossione, la circolare 9/E stabilisce che si possono applicare le regole dell'autotutela. L'ufficio può disporre la sospensione degli effetti dell'atto. Di conseguenza, il contribuente potrà chiedere con il reclamo, alla direzione che ha emanato l'atto, la sospensione dell'esecuzione dello stesso per il tempo necessario alla conclusione del procedimento.
Fonte: Redazione Fiscal Focus
CIRCOLARE 9/2012

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