MODALITÀ DI SCELTA DELL'ORGANO DI REVISIONE DI UN ENTE LOCALE

Le modalità di composizione e scelta dell’organo di revisione di un ente locale
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2012 il decreto n. 23 del 2012 del Ministero dell’Interno che definisce i criteri per l’inserimento dei revisori dei conti degli enti locali nell’elenco previsto dal D.L. n. 138/2011, nonché le modalità e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso. 
Con il presente contributo verranno illustrate le modalità di composizione e scelta dell’organo di revisione economico-finanziario di un ente locale, tenuto alla revisione legale dei conti. 
Il legislatore ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 
Una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'Interno renderà noto (con avviso sulla Gazzetta Ufficiale) la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Sarò compito degli enti locali dare comunicazione, della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza, con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, invece, è previsto che la comunicazione in parola dovrà essere inoltrata immediatamente e, comunque, non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. 
Sarò poi la Prefettura-Ufficio territoriale a comunicare agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procederà all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. L’esito del procedimento di estrazione verrà esposto in un apposito verbale e, contestualmente, verrà data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti, ovvero in caso di eventuale rinuncia. 
Il legislatore, precisa, altresì, che la funzione di presidente nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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