NELLA SRL COLLEGIO SINDACALE SOLO SE PREVISTO NELLO STATUTO

Nelle srl collegio sindacale solo previa indicazione statutaria
Lo chiarisce la circ. Assonime n. 6, dal momento che la forma legale dell’organo di controllo è quella del sindaco unico.
Nelle srl l’organo di controllo collegiale può essere nominato solo a fronte di una specifica indicazione statuaria, dal momento che la forma legale dell’organo di controllo è quella del sindaco unico. Ad affermarlo è la circolare Assonime 7 marzo 2012 n. 6, che esamina la disciplina del “sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata”.
In presenza dell’obbligo di dotarsi di una struttura di controlli, la srl può decidere, in primo luogo, di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale. Nel caso di opzione per il sindaco unico, l’organo sarà costituito da un solo membro effettivo che – in forza del rinvio alle norme in materia di spa – deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Questo deve assicurare lo svolgimento in forma continuativa delle verifiche e degli altri controlli ad esso richiesti, che andranno documentati nella forma della verbalizzazione sul libro dell’organo sindacale, con una frequenza almeno trimestrale. In assenza di supplenti, inoltre, ai fini della sua sostituzione per cause diverse dalla scadenza, gli amministratori saranno tenuti a convocare immediatamente i soci. Nel caso di opzione per l’organo collegiale, invece, in forza del rinvio alle norme in materia di spa, è da ritenere che esso si possa comporre di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti.
La società, inoltre, potrebbe anche decidere di nominare un revisore (o una società di revisione). È possibile anche la nomina sia dell’organo di controllo che del revisore esterno.
Poiché si tratta di opzioni fornite direttamente dal Legislatore, non è necessario che l’atto costitutivo preveda la possibilità di scelta tra una di esse. Peraltro, è reputata necessaria una specifica indicazione statutaria nel caso in cui la società intenda adottare un organo di controllo collegiale, in quanto la “forma” legale è quella del sindaco unico.
La scelta tra l’organo di controllo (monocratico o collegiale) ed il revisore non distingue solo in senso soggettivo la figura che esercita la funzione di controllo, ma comporta una diversificazione anche dell’oggetto dei controlli svolti nella società. Nel primo caso, infatti, attraverso la disciplina dettata per il collegio sindacale delle spa, si avrà sia un controllo sull’attività di gestione che un controllo sui bilanci ovvero la revisione legale. Quest’ultima potrà essere svolta dall’organo di controllo solo se tale attribuzione è prevista dall’atto costitutivo e la srl non sia tenuta alla redazione del consolidato (la funzione di revisione legale non potrà essere svolta dall’organo di controllo anche nel caso di srl che rientri tra gli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 del DLgs. 39/2010).
Nel secondo caso (nomina del revisore), invece, si avrà un controllo relativo esclusivamente ai bilanci. In questa seconda ipotesi si pone anche il problema di quale sia il procedimento di nomina. Ciò in quanto l’art. 13 del DLgs. 39/2010 stabilisce che l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo (ovvero del collegio sindacale). Si ritiene, quindi, ragionevole la soluzione che vede l’assemblea conferire l’incarico su proposta motivata dell’organo amministrativo.
Sia le critiche rivolte alla previsione di un sindaco unico, sia quelle relative alla possibilità di nominare esclusivamente un revisore esterno, inoltre, sono reputate infondate. Quanto al primo aspetto, Assonime sottolinea come anche il controllo esercitato da un unico soggetto, se svolto secondo procedure idonee alla realtà considerata e con l’eventuale ausilio di un adeguato supporto organizzativo, può essere efficiente ed efficace. Quanto alla possibilità di articolare l’assetto organizzativo della srl con la previsione di un unico organo sociale (l’organo amministrativo) e con l’attribuzione ad un soggetto esterno della funzione di controllo sui bilanci, invece, si osserva come essa, lungi dal costituire un profilo peculiare dell’ordinamento italiano, avvicini il nostro sistema a tutte le legislazioni in materia di governance delle società di capitali dei principali Paesi industrializzati.
Gli attuali collegi restano in carica fino alla scadenza
Con riguardo, infine, alla operatività della nuova disciplina, la circolare ricorda come la flessibilità della stessa debba essere raccordata con l’art. 16, comma 1, lett. b) del DL 212/2011 convertito, ai sensi del quale i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.
In questo momento, poi, occorrerà prestare attenzione all’ipotesi in cui l’atto costitutivo contenga un’indicazione specifica del numero dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, infatti, salvo che non intervenga una modifica statutaria, la srl sarà tenuta a rispettare la composizione collegiale. In assenza di previsioni statutarie in materia, invece, i soci potranno scegliere tra le opzioni dell’organo di controllo monocratico e del revisore oppure del solo revisore.
Fonte: Eutekne autore  Maurizio MEOLI  

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