PIÙ FLESSIBILITÀ NELLA DILAZIONE DEI DEBITI FISCALI

​Il decreto per le semplificazioni fiscali prevede la possibilità - per il contribuente che, a seguito di irregolarità, decada dalla possibilità già accordata dall'Amministrazione Finanziaria di rateizzare il proprio debito di natura tributaria - di accedere comunque, a seguito della ricezione della cartella di pagamento recante le relative somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per cause di momentanea difficoltà economica. Questa è una delle modifiche recate dal D.L. n. 16/2012 in materia di riscossione delle imposte che, in termini generali, tiene conto della situazione di illiquidità in cui si trovano sia le imprese sia i privati per effetto della crisi economica.
Rilevanti novità del decreto legge per le semplificazioni fiscali riguardano talune procedure riferite alla riscossione delle imposte. In presenza della nota crisi di liquidità che purtroppo tocca diverse imprese, nonché i contribuenti privati, il legislatore ha ritenuto di dover gestire diversamente la rateizzazione dei debiti fiscali.
In particolare, nel decreto è riconosciuta la possibilità di richiedere la dilazione dei pagamenti anche dopo essere stati soggetti ad una prima decadenza dal beneficio. La rateazione, inoltre, sarà interrotta in presenza del mancato pagamento di due rate consecutive, prescindendo dalla circostanza che il versamento riguardi o meno la prima rata. In precedenza, la decadenza trovava applicazione in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive.
Il decreto per le semplificazioni fiscali consente altresì al contribuente, in presenza di difficoltà di natura finanziaria, di rimodulare il proprio piano di rateazione delle imposte oggetto di rateizzazione. Sarà infatti possibile richiedere sin dall’inizio che il piano di rateazione sia composto da rate crescenti per ciascun anno. Finalità della norma de qua è quella di introdurre meccanismi più flessibili per la dilazione dei debiti fiscali.
Possibile richiedere rate crescenti
In base a quanto previsto dal D.L. fiscale, le situazioni di difficoltà temporanea e reversibile consentiranno ai contribuenti di rivedere i propri piani di dilazione nei pagamenti delle imposte. Non vi è alcuna rinuncia da parte dell’erario ma, in presenza dei requisiti, una mera rideterminazione del piano di restituzione della quota capitale e dei relativi interessi.
L’innovazione, difatti, riguarda la possibilità per le nuove procedure, di richiedere la rata crescente. Ne discende che, ai sensi del nuovo art. 19, D.P.R. n. 602/1973, il debitore potrà differire nel tempo il relativo impegno finanziario e i versamenti di importo più rilevante avranno luogo negli anni successivi al primo.
È evidente che il beneficio in questione opera laddove in futuro vi siano i flussi attesi per sostenere le rate di importo crescente; in caso contrario vi sarebbe un rinvio di carattere finanziario di una parte delle somme dell’importo oggetto di rateazione.
Nessuna modifica interviene invece in merito all’aggio che entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento rimane fermo al 4,65%, mentre oltre tale termine è pari al 9%.
Niente ipoteca se c’è il piano di rateazione
Un’altra rilevante novità concerne il divieto di iscrizione delle ipoteche in presenza dell’accordato piano di rateazione. Il c.d. blocco delle ipoteche in alcuni casi era già applicato in precedenza da Equitalia ma lo stesso era basato su alcuni documenti di prassi interni che comportavano, in tutta evidenza, tutele limitate per il contribuente. Pertanto, la novella normativa determina una vera e propria preclusione dall’apporre qualsivoglia vincolo in pendenza della procedura di dilazione. Rimangono escluse dalla predetta previsione le ipoteche già iscritte prima della domanda di dilazione.
Decadenza se si saltano due rate consecutive
Con riferimento alla decadenza dal beneficio del termine a seguito dell’inizio del piano di rateizzazione, sono state introdotte regole di favore per il contribuente. In precedenza, come noto, l’omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive) comportava la decadenza dal relativo beneficio. Attualmente, le modifiche del D.L. limitano la decadenza alla circostanza che due rate consecutive non vengano corrisposte. Per ragioni di completezza, è bene precisare che l’omissione è constatata anche qualora il contribuente paghi in ritardo le rate e non soltanto quando i relativi pagamenti vengano del tutto omessi. L’agevolazione, tuttavia, è facilmente desumibile, posto che con le norme in questione esulano dalla decadenza gli inadempimenti plurimi, purché non abbiano carattere continuativo.
Avuto riguardo al processo di rateazione dei debiti fiscali, è utile rilevare come già la (prima) Manovra Monti avesse introdotto alcune norme che miravano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo. Una disposizione di particolare rilevanza era riferita al venir meno dell’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. Nello specifico, in tale sede era stata eliminata la norma che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia (e.g. fideiussoria), ove l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a 50.000 euro.
Pertanto, in questo ambito la principale finalità del legislatore, a causa dell’odierna situazione economica, è quella di consentire spazi maggiori al fine dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, ristrutturando il debito sotto il profilo temporale (maggiore dilazione) ed eliminando onerose garanzie fideiussorie (talvolta di difficile ottenimento) a copertura dell’indebitamento.
La ratio del quadro normativo vigente è più coerente, posto che già altri istituti (accertamento con adesione; conciliazione; adesione ai processi verbali di constatazione; etc.) erano già esclusi, come noto, dall’obbligo della presentazione della garanzia.
Certificazione dei carichi pendenti
Infine, per effetto del decreto per le semplificazioni fiscali, è opportuno evidenziare in via correlata che, avuto riguardo alla certificazione dei carichi pendenti nel codice dei contratti pubblici, viene meno - in linea con le previsioni in materia previdenziale - il divieto di partecipare alle gare d’appalto per chi beneficia della rateazione dei debiti tributari.
Si deve ritenere che il legislatore abbia preso atto degli indirizzi forniti dalla Corte di Giusitizia UE (e dal Consiglio di Stato) che aveva sancito il principio secondo cui un’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione della gara d’appalto. Tuttavia, la sussistenza del requisito (i.e. regolarità fiscale e contributiva) dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara.
Fonte: Il quotidiano Ipsoa Autore Emiliano Ribacchi

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