PRESTAZIONI IVA GENERICHE: SI CAMBIA DAL 17 MARZO 2012

IL PARERE N. 7 DELLA FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Reverse charge, nuove regole dal 17 marzo 2012 A decorrere dal prossimo 17 marzo entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Comunitaria 2010 riferite alla disciplina IVA relativa agli acquisti di servizi forniti da soggetti non residenti. Le nuove disposizioni incidono sull’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e sui conseguenti adempimenti contabili e fiscali del soggetto passivo IVA nazionale che riceve il servizio. Ciò che invece non cambia è il criterio che individua il soggetto debitore dell’IVA: infatti, per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti continua ad applicarsi il reverse charge.
Con il parere n. 7 del 2012, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro delinea il quadro delle imminenti modifiche portate dalla legge n. 217/2011 alla normativa IVA relative alle operazioni con l’estero in materia di servizi.
In particolare, per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 marzo 2012, la Fondazione Studi chiarisce che - per le prestazioni di servizi “generiche” rese da un soggetto passivo IVA estero nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato ovvero da un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato verso un soggetto passivo IVA che non è ivi stabilito, cambia il criterio di individuazione del momento impositivo, dovendosi fare riferimento:
- al momento in cui la prestazione viene ultimata;
- (laddove l’operazione sia di carattere periodico o continuativo) al momento di maturazione dei corrispettivi.
Laddove, poi, anteriormente a tale momento venga, in tutto o in parte, pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, all’atto del pagamento.
Per le prestazioni di servizi non “generiche” verso soggetti passivi, rimane, invece, immutato il criterio previgente (il primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della fattura).
Limitatamente alle prestazioni di servizi “generiche” rese da un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro UE nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia effettuate a partire dal 17 marzo 2012 viene prevista, obbligatoriamente (e non più facoltativamente), l’integrazione della fattura emessa dal fornitore estero.
L’integrazione e la successiva annotazione sui registri IVA devono avvenire:
- entro il mese di ricevimento della fattura;
- anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal ricevimento;
- (in caso di mancata ricezione della fattura del prestatore UE) entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
lla luce del nuovo obbligo di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE in relazione all’effettuazione di prestazioni di servizi generiche, per queste operazioni l’esigibilità dell’imposta (che rileva anche ai fini degli adempimenti INTRASTAT) non coincide più con il momento di effettuazione dell’operazione, bensì sorge:
- nel mese in cui la fattura perviene al destinatario;
- (in assenza della fattura) entro il mese successivo alla data in cui viene emessa l’autofattura che regolarizza l’operazione.
Fonte: Ipsoa 

Commenti