PVC E SOSPENSIONE FERIALE

I 60 giorni entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste restano sospesi se il termine decade tra il 1° agosto e il 15 settembre.
Nell’attesa di una soluzione definitiva alla vexata quaestio circa la potenziale nullità dei cosiddetti “accertamenti anticipati”, ovvero di quegli atti impositivi emessi prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del PVC, è stata sollevata l’interessante questione attinente all’applicabilità al termine in oggetto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della L. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre). Se ne è occupata la C.T. Prov. di Reggio Emilia, che, nella sentenza n. 17/01/2012, pronunciandosi a favore del contribuente, ha stabilito che i suddetti sessanta giorni rimangono sospesi nell’ipotesi in cui il termine decada nel periodo temporale della sospensione feriale.
Il percorso argomentativo addotto dai giudici di merito prende le mosse dall’ormai noto art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), in base al quale, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Secondo il collegio di prima istanza, alla predetta sospensione di sessanta giorni per l’emanazione dell’atto impositivo si applica, altresì, se del caso, quella feriale dal 1° agosto al 15 settembre, ancorché la disposizione in oggetto non rechi un termine processuale, vincolato a tale sospensione estiva, ma amministrativo. In tal senso deporrebbe, a giudizio della Commissione, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3053 del 1974, citata nella C.M. n. 133 del 17 giugno 1999, in base alla quale sono soggetti alla sospensione feriale dei termini tutti quegli atti “rivolti a costituire, svolgere o concludere un processo”, a nulla rilevando la circostanza che si collochino nella fase prodromica, assumendo una predominante valenza amministrativa.
Nella sentenza in commento viene, allora, sostenuto che le eventuali osservazioni, che il contribuente potrebbe produrre, nel corso dei predetti sessanta giorni di sospensione, potrebbero indurre l’Amministrazione finanziaria ad archiviare in tutto o in parte il PVC, evitando di emettere un atto illegittimo ed il conseguente contenzioso, sicché anche tali osservazioni rientrerebbero tra quegli atti volti – richiamando l’espressione utilizzata dalla Cassazione – a costituire o svolgere un processo, atteso che dalla loro valutazione da parte del Fisco potrebbe conseguire la scelta del contribuente di incardinare o no il processo tributario.
In conclusione, i giudici emiliani hanno stabilito che la ratio della sospensione feriale è quella di garantire un giusto processo ai cittadini, che potrebbero incorrere in difficoltà nell’approntare una difesa nel periodo dell’anno concomitante con le ferie estive.
Una diversa interpretazione potrebbe rivelarsi “vessatoria”
Pertanto, una diversa interpretazione della fattispecie de qua, che non riconoscesse l’applicabilità di tale istituto alla sospensione di sessanta giorni dal rilascio del PVC prima dell’emanazione dell’accertamento, potrebbe “rivelarsi addirittura vessatoria”.
Il riferimento giurisprudenziale e di prassi menzionato dai giudici provinciali, tuttavia, deve essere adeguatamente contestualizzato: il collegio di merito, infatti, sembrerebbe non aver valutato il fatto che la Cassazione e l’Amministrazione finanziaria si erano occupati, in tali sedi, dei dubbi interpretativi sorti in merito all’applicabilità della sospensione feriale di cui trattasi relativamente ai vecchi ricorsi avverso i ruoli emanati dai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ex art. 10 del DPR 787/1980. Sia gli Ermellini che l’Amministrazione finanziaria avevano evidenziato che il ricorso in esame aveva una duplice valenza in quanto finalizzato alla tutela sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.
La proposizione del ricorso, infatti, assumeva una concreta rilevanza anche in ambito processuale, trattandosi di atto destinato a dare impulso al futuro processo, giacché tale ricorso costituiva il presupposto necessario per l’instaurazione di un eventuale giudizio innanzi alla Commissione tributaria.
È proprio per questa peculiarità del ricorso in esame che la Suprema Corte aveva stabilito che lo stesso si annoverava tra quegli atti “rivolti a costituire, svolgere o concludere un processo” a nulla rilevando la circostanza che nella fase prodromica il medesimo atto assumeva una predominante valenza amministrativa. Tale peculiarità della doppia valenza amministrativa e processuale, tuttavia, non sembra sussistere in relazione alla sospensione di sessanta giorni di cui trattasi ed alle osservazioni eventualmente presentate dal contribuente in tale arco temporale.
Fonte: Eutekne autore Alessandro BORGOGLIO

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