RETTIFICHE INDUTTIVE PER STUDI DI SETTORE DAL 2010

Con la circ. 8, l’Agenzia precisa che la norma sull’accertamento induttivo sarà applicata dalle dichiarazioni relative a tale periodo d’imposta.
Con la circolare n. 8, diffusa ieri, 16 marzo, l’Agenzia delle Entrate esamina le novità introdotte dai DL 98/2011, DL 138/2011, DL 201/2011 in materia di:
- accertamento basato sugli studi di settore (modifica e abrogazione dell’esonero dagli accertamenti presuntivi, agevolazioni per soggetti congrui e coerenti, ecc.) e di accertamento induttivo;
- trattamento sanzionatorio applicabile in caso di irregolarità dichiarative relative agli studi di settore (omessa presentazione del modello ed infedele dichiarazione).
Al riguardo, per la gran parte, l’Agenzia delle Entrate conferma chiarimenti già forniti in precedenti interventi.
Inoltre, rispondendo ad alcuni quesiti, fornisce chiarimenti circa la corretta applicazione degli studi di settore rispetto ad alcune fattispecie specifiche.
Vengono chiarite le decorrenze della nuova ipotesi di accertamento induttivo di cui alla lett. d-ter dell’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, disposizione introdotta dall’art. 23, comma 28, lett. c) del DL 98/2011 e sostituita integralmente dall’art. 8, commi 4 e 5 del DL 16/2012 (in corso di conversione in legge). Per un esame delle disposizioni citate, si veda “Nuovo accertamento induttivo per le irregolarità da studi di settore” del 3 marzo 2012.
Come indicato dal DL 16/2012 stesso, la seconda versione della norma è applicabile dagli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2 marzo 2012, mentre, per gli avvisi di accertamento notificati in precedenza, trova applicazione la versione precedente della norma.
Ora, con la circolare in esame viene chiarito che l’originaria versione della norma ha natura procedimentale e, pertanto, esplica effetti rispetto agli atti notificati prima del 2 marzo 2012 relativi a violazioni commesse dal 1° gennaio 2007 (cioè in periodi d’imposta per cui è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette maggiorata del 10%, ex art. 1, comma 2-bis del DLgs. 471/97).
Limitata l’efficacia retroattiva della norma
Dopo tale affermazione di principio, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate pare voler limitare l’efficacia retroattiva della norma. Viene, infatti, affermato che, in considerazione dei principi di trasparenza e di collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà di procedere ad accertamento induttivo per irregolarità dichiarative ai fini degli studi di settore, soltanto a partire dai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per le annualità precedenti il 2010, invece, laddove il contribuente, spontaneamente o a seguito di eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico-presuntivo evitando, in tali casi, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.
In relazione all’esonero dagli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, è stato confermato il chiarimento reso in occasione di Telefisco 2012, circa l’applicabilità retroattiva della disposizione come risultante a seguito delle modifiche apportate dal DL 138/2011 (doppia congruità per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente; sul punto, si veda “Esonero da accertamenti presuntivi con efficacia retroattiva” del 26 gennaio 2012).
Al riguardo, viene anche precisato che la norma non è applicabile nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo, il contribuente sia interessato da una causa di esclusione o di inapplicabilità, in quanto tale condizione non può essere assimilata a quella del soggetto con ricavi e compensi congrui.
Relativamente all’attività di accertamento basata sugli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per il periodo d’imposta 2011 (UNICO 2012), i risultati dell’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento (ex L. 146/98), ma solo per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, nei confronti di:
- società cooperative a mutualità prevalente;
- soggetti IAS;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”;
- imprenditori cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. 244/2007;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende”.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI 

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