SANZIONI PESANTI PER CHI TRASFERISCE ALL'ESTERO DENARO CONTANTE

Passaggi transfrontalieri con denaro contante: sanzioni più rigorose.
Tra le misure introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali ( DL 16/2012) una in particolare reca importanti modifiche anche al DLgs. 19.11.2008 n. 195, in materia di passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito. Sul punto, vale la pena precisare che, tale provvedimento normativo impone a chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando “denaro contante” di importo pari o superiore a 10.000,00 euro di dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. 
La suddetta dichiarazione può, in alternativa, essere: 
► trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Dogane; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; 
► consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con l’attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con l’attestazione del relativo ricevimento. 
Le novità in materia riguardano: 
► l’entità delle sanzioni; 
► gli importi oggetto di sequestro; 
► le condizioni per estinguere la violazione tramite pagamento in misura ridotta; 
► i termini entro cui deve essere emesso il decreto con cui si determina la somma dovuta per la violazione. 
Per quanto attiene il nuovo regime sanzionatorio ( che sostituisce la previgente sanzione fino al 40%) sono previste ora sanzioni differenziate in base all’entità dell’importo trasferito ovvero, che si tenta di trasferire, in violazione della suddetta disciplina. Esse vanno: 
► dal 10% al 30% dell’importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza non è superiore a 10.000,00 euro; 
► dal 30% al 50% dell’importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza è superiore a 10.000,00 euro.
Resta fermo l’importo minimo di 300,00 euro della sanzione pecuniaria amministrativa. Oltre alle modifiche apportate all’entità delle sanzioni, viene modificata anche la disciplina relativa al sequestro. Questo, infatti, è eseguito: 
► nel limite del 30% dell’importo eccedente il limite di 10.000,00 euro, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000,00 euro; 
► nel limite del 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi. 
Viene precisato, inoltre, che il denaro sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, è opportuno precisare che il soggetto cui sia stata contestata una delle violazione in discorso può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al: 
► 5% del denaro contante eccedente la soglia, come accadeva in passato, ma solo se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000,00 euro; 
► 15% se l’eccedenza non supera i 40.000,00 euro. 
Il pagamento in misura ridotta non può avvenire: 
► se l’importo del denaro contante eccedente la soglia consentita supera i 40.000,00 euro (in passato, invece, l’importo in questione era di 250.000,00 euro); 
► quando il trasgressore si è già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione (in passato, invece, la norma faceva riferimento ai 365 giorni precedenti). 
Resta ferma la previsione in base alla quale la somma pagata non può comunque essere inferiore a 200,00 euro. 
Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato: 
► all’Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione (le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle Dogane); 
► al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 10 giorni dalla contestazione stessa.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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