SOCIETÀ NON OPERATIVE: PROBLEMATICHE CON LE PERDITE FISCALI

Società non operative: problematiche con le perdite fiscali.
Diversi ancora i dubbi operativi anche alla luce delle istruzioni di Unico 2012.
Operatività delle disposizioni – Con le modifiche apportate alla disciplina delle società non operative, anche se in linea generale, le norme entrano in vigore nel periodo d’imposta 2012, bisognerà tuttavia guardarsi indietro negli esercizi precedenti, per effetti che potranno riguardare anche il periodo d’imposta 2011. La nuova introduzione della causa di non operatività derivante dal triennio di perdita fiscale rappresenta una problematica che preoccupa gli operatori, in particolare sull’individuazione dei casi in cui vi sia una perdita “legittima” con riferimento alle situazioni in cui, in caso di perdita appunto, non è necessario produrre istanza di interpello per evitare gli effetti negativi conseguenti dal risultare non operativo. 
Il calcolo del reddito – Andando a considerare il triennio 2009/2011, se vi sono stati due periodi d'imposta in perdita fiscale e uno in utile, bisognerà valutare se l'utile prodotto sia superiore rispetto a quello minimo ex lege 724/94. Se l'utile effettivo non supera quello minimo, viene considerato una perdita e la società diventa di comodo nel 2012. Andando in Unico bisognerà chiarire se il reddito effettivo va assunto secondo il dato del rigo RN1 - al lordo delle perdite pregresse, oppure secondo il dato del rigo RN6, al netto delle perdite pregresse. 
Mancanza di beni per il test di operatività - La circostanza di non avere beni sensibili al test di operatività (es. società Immobiliari) ha permesso negli scorsi anni la non compilazione del prospetto società di comodo. Ora invece la presenza di perdita fiscale per tre anni, comporta la classificazione di società di comodo a prescindere dal test. Secondo le istruzioni di Unico 2012, le società in perdita barrano l'apposita casella nel rigo RF74 e poi compilano le colonne del reddito minimo salvo che non ricorrano i casi particolari, cioè la non detenzione di beni da sottoporre al test. Le società che presentano questa situazione sono ancora esentate dal determinare il reddito minimo, anche se restano di comodo agli effetti Iva. 
Credito Iva, blocco della compensazione - Lo status di società di comodo nel 2012 non consente di utilizzare l'Iva a credito in compensazione orizzontale con l'F24. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Circolare 25/07 e la Risoluzione 225/07, il blocco della compensazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si diviene società di comodo. 
Perdite "legittime" - Vi sono delle società che determinano perdite fiscali a causa dell'applicazione di norme che consentono di detassare alcuni componenti positivi, tale situazione sarebbe penalizzante qualora provocasse l'inserimento di dette società tra quelle non operative con tutte le penalizzazioni conseguenti. Dall’Amministrazione Finanziaria dovrebbe essere emanata una circolare, che escluda l’applicazione della normativa sulle società di comodo per quelle imprese le cui perdite fiscali derivano dall'applicazione di variazioni diminutive previste dall'ordinamento, anche perché tale esclusione eviterebbe il prodursi di un numero eccessivo di interpelli.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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