SRL SEMPLIFICATE CON POCO APPEAL

L’art. 3 del DL 1/2012 ha introdotto la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate.
Nello specifico è stato inserito il nuovo articolo 2463 – bis c.c. che introduce una nuova tipologia societaria accessibile soltanto a: 
► le persone fisiche; 
► i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data di costituzione della società.
Una volta costituita, il legislatore, vieta la cessione di quote a soci non aventi i requisiti di età con conseguente nullità dell’eventuale atto costitutivo. 
La società può essere costituita per: 
► contratto; 
► atto unilaterale. 
L'atto costitutivo va redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, con l'indicazione degli elementi che, in parte, l'art. 2463 c.c. già prescrive per srl ordinarie. 
A differenza delle tradizionali s.r.l.: 
► la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società a responsabilità limitata semplificata"; 
► l'ammontare del capitale sociale deve essere almeno pari alla somma di 1,00 euro e inferiore alla somma di 10.000,00 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti devono essere fatti solo in denaro e devono essere versati all'organo amministrativo; 
► per quanto riguarda l'indicazione degli amministratori, questi devono essere scelti fra i soci. 
La denominazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la srl semplificata è iscritta vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nel sito web. 
L’atto costitutivo, da redigersi per atto pubblico, e l’iscrizione nel Registro delle imprese, alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto, sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. L’ammontare del capitale sociale deve essere almeno pari alla somma di euro 1,00 e inferiore alla somma di euro 10.000,00. 
Come si può osservare gli aspetti positivi sono ascrivibili, principalmente, ad una riduzione dei costi di ingresso a tale struttura societaria. Si passa, infatti, dai Euro 1.500/2.000 necessari per la srl ordinaria con 10.000 euro di capitale ai circa 700/800 euro per le srls, e la possibilità per i soci di non versare il capitale minimo (2.500 per le normali srl costituite con 10.000 euro da una pluralità dei soci). Inoltre, con l’ultima stesura dell’art. 2463-bis c.c. non è più richiesto che i soci con età superiore ai 35 anni vengano esclusi automaticamente dalla società, essendo il requisito giovanile (peraltro sconosciuto in tutte le strutture societarie europee assimilabili) solo precondizione richiesta a tutti i soci per la costituzione della società. 
Accanto ad indubbi benefici, la srl semplificata sembra presentare, però, alcune criticità. Infatti, se la nuova tipologia societaria viene agevolata in fase di costituzione, la stessa non usufruisce di alcuna agevolazione lungo la sua operatività: 
► quanto ai costi amministrativi: alle società italiane non vengono riservate agevolazioni di sorta sulla tassa annuale sui libri sociali o su quella dell’iscrizione presso il Registro delle imprese 
► quanto agli oneri fiscali, non sono previste agevolazioni IRES, né è prevista la fatturazione in esenzione IVA, come del resto accade in altri paesi europei 
Da ultimo, ma non per questo meno importante, si aggiunge l'aspetto della sottocapitalizzazione con cui la società a responsabilità limitata semplificata sarà chiamata ad operare, con conseguente difficoltà a ricorrere al mercato dei finanziamenti esterni.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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