STRETTA SULLE SANZIONI PER I CAPITALI ESPORTATI ILLEGALMENTE ALL'ESTERO

SPECIALE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Stretta sulle sanzioni per i capitali esportati illegalmente all'estero di Salvatore Mattia, Antonio De Luca Il decreto fiscale n. 16/2012 prevede nuove sanzioni e procedure per l'estinzione delle sanzioni per coloro i quali esportano valuta oltre la soglia consentita di 10.000 euro. In estrema sintesi, l'esportazione di valuta oltre la citata soglia viene sanzionata con applicazione di un importo variabile dal 5% al 20% dell'importo trasferito se l'eccedenza arriva comunque a 10.000 euro. Diversamente, la sanzione aumentera' dal 20% al 40% se il valore dell'eccedenza sfora i 10.000 euro.
In data 2 marzo 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 16/2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. In particolare il D.L. n. 16/2012 prevede (art. 11, comma 8, rubricato “Modifiche in materia di sanzioni amministrative”) la modifica degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 195/2008, rubricato “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento”.
Preliminarmente, occorre rilevare che il D.Lgs. n. 195/2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ha sostituito la precedente normativa nazionale sulla circolazione transfrontaliera di capitali in entrata o in uscita dall’Italia - prevista al D.L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990), così come modificato dal D.Lgs. n. 125/1997, adottato in attuazione della direttiva n. 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991 - relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Il D.Lgs. n. 195/2008, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, ha la finalità di garantire l’istituzione di un adeguato sistema di monitoraggio e di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata ed in uscita dalla Comunità Europea ed, altresì, tra il territorio dello Stato e gli altri Paesi comunitari, tale da consentire, pertanto, un’efficace ed efficiente azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite di riciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 109/2007.
In particolare, i suddetti scopi sono perseguiti tramite la previsione dell’obbligo di dichiarazione a carico dei soggetti che trasportano, in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, denaro contante di importo pari o superiore alla prevista soglia di 10.000 euro.
D.Lgs. n. 195/2008: gli obblighi dichiarativi
L’art. 3, D.Lgs. n. 195/2008, nel sostituire la precedente disciplina contenuta nell’art. 3, D.L. n. 167/1990, prevede l’obbligo di dichiarazione a carico di chiunque, sia in entrata sia in uscita dal territorio dello Stato, con al seguito denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.
L’obbligo de quo, vigente nei confronti di tutti i Paesi terzi ed anche per i trasferimenti tra l’Italia e gli altri Stati membri UE, viene assolto tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Dogane di un apposito modello di dichiarazione dell’Agenzia delle Dogane.
In merito ai termini entro i quali adempiere al descritto obbligo normativo, la suddetta disciplina, sia in riferimento ai trasferimenti extra-comunitari che intra-comunitari, individua il momento del passaggio da uno Stato ad un altro.
In proposito si osserva che la dichiarazione in parola, oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere trasmessa telematicamente prima dell’attraversamento della frontiera.
Diversamente, con riguardo ai trasferimenti che avvengono mediante plico postale o formule equivalenti, la dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane S.p.A. o ai fornitori dei servizi postali di cui al D.Lgs. n. 261/1999, al momento della spedizione o entro le 48 ore successive al ricevimento, escludendosi dal computo i giorni festivi. Successivamente, detti soggetti, dopo aver rilasciato al dichiarante apposita ricevuta, sono tenuti alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane entro 7 giorni.
La dichiarazione contiene i dati identificativi del soggetto e, quindi, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA.
Occorre, in particolare, rilevare che - nel caso di indicazione incompleta o non veritiera in tutto o in parte degli elementi richiesti - la dichiarazione è da considerarsi come non prodotta e, pertanto, il relativo obbligo, anche ai fini sanzionatori, non viene ritenuto assolto.
A tal riguardo, occorre precisare che l’obbligo di dichiarazione non sussiste per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.A., che rechino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
D.Lgs. n. 195/2008: l’ambito oggettivo
Come visto in precedenza, l’ambito oggettivo di vigenza dell’obbligo dichiarativo in analisi riguarda il “denaro contante”.
Nell’ambito di applicazione delle disposizioni de quibus occorre ricomprendere - in base alla definizione contenuta nell’art. 2 del regolamento CE n. 1889/2005 - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, nonché gli strumenti negoziabili al portatore, compresi:
- gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
La previgente disposizione dell’art. 3, D.L. n. 167/1990 disponeva, in modo più limitativo rispetto alla definizione adottata dal D.Lgs. n. 195/2008, che i trasferimenti al seguito ovvero effettuati mediante plico postale o equivalente da e verso l’estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 20 milioni di lire, o al relativo controvalore, dovevano essere dichiarati all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), soppresso a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, sostituito, nelle relative competenze, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituito presso la Banca d’Italia.
D.Lgs. n. 195/2008: il controllo
Secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 195/2008, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza sono titolari dei poteri di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni connesse agli obblighi dichiarativi di cui trattasi, in virtù delle rispettive norme di riferimento.
In particolare, si segnala che agli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza è consentito, altresì, l’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 25, D.P.R. n. 148/1988 in materia di vigilanza valutaria e, quindi, la possibilità di effettuare, su richiesta di collaborazione dell’UIF: controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate; verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate; ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private.
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
Il D.L. n. 16/2012 ha previsto sensibili modiche al D.Lgs. n. 195/2008, così come di seguito in dettaglio descritte.
Art. 11, comma 8, lettera a)
Preliminarmente, occorre rilevare che la disposizione prevista all’art. 11, comma 8, lettera a), D.L. n. 16/2012, modifica l’art. 6, D.Lgs. n. 195/2008.
In base a quest’ultima disposizione, è stato previsto che - in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 3 - il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
In particolare, si osserva che oggetto della modifica in commento è il comma 2 dell’art. 6, D.Lgs. n. 195/2008 il quale - prima dell’entrata in vigore della D.L. n. 16/2012 - prevedeva la possibilità di eseguire un sequestro nel limite del 40% dell’importo in eccedenza rispetto al limite individuato nel periodo precedente.
In sostanza l’art. 11, comma 8, lettera a), D.L. n. 16/2012 prevede - così come specificato nella Relazione illustrativa al citato D.L. - che il sequestro è eseguito nel limite del 30% dell’importo qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e nel limite del 50% in tutti gli altri casi.
Inoltre, il Legislatore del 2012 ha previsto l’inserimento del nuovo comma 2-bis, il quale - mutuando la precedente disposizione contenuta nel previgente comma 2 - prevede che il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 11, comma 8, lettera b)
La disposizione in commento interviene sulla portata dell’art. 7, D.Lgs. n. 195/2008 che disciplina l’istituto della definizione agevolata del contesto prevedendo la possibilità, al ricorrere dei presupposti, di porre in essere adempimenti oblatori.
Preliminarmente alla disamina delle novità da ultime intervenute con il D.L. n. 16/2012, occorre osservare che l’istituto dell’oblazione immediata introduce una oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori, visto che il previgente dispositivo normativo di cui all’art 30, D.P.R. n 148/1988, pur prevedendo la facoltà di estinguere l’illecito, disponeva un più ampio termine di 120 giorni dalla contestazione per la relativa definizione agevolata.
In particolare, l’art. 7, D.Lgs. n. 195/2008 - nella versione vigente fino al 1° marzo 2012 - disponeva che il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque non inferiore a 200 euro.
Con il D.L. n. 16/2012 il Legislatore ha previsto che il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 195/2008 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.
In proposito, si osserva che la Relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012 ha precisato che la novella alla disposizione in parola si è resa necessaria in quanto l’esame delle risultanze operative derivanti dall’attività svolta dalla Guardia di Finanza ha portato a ritenere che il previgente quadro sanzionatorio non fosse realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal regolamento comunitario n. 1889/2005.
In particolare, l’istituto dell’oblazione così come previsto nella disposizione previgente, consentiva al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo “accettabile” e conveniente, soprattutto in relazione all’effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.
In sostanza il Legislatore, per effetto delle modifiche previste all’art. 7, D.Lgs. n. 195/2008 non solo al comma 1, ma anche al comma 5, lettere a) e b), ha sostanzialmente previsto quanto segue:
- un innalzamento dell’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell’eccedenza passerebbe al 15% dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- il mantenimento dell’attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
- per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera a), una sensibile riduzione del limite fissato dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro), nonché
- per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera b), viene previsto l’aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).
In proposito, si osserva che l’adesione all’istituto oblatorio in analisi può essere effettuata all’Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza inviano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme alla copia dell’atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell’avvenuto versamento. Il pagamento in misura ridotta estingue l’illecito e nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro.
Art. 11, comma 8, lettera c)
In base alle modifiche apportate dalla lettera c) dell’art. 11, D.L. n. 16/2012, all’art. 8, D.Lgs. n. 195/2008, viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell’Economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.
Art. 11, comma 8, lettera d)
Per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) dell’art. 11 del decreto fiscale all’art. 9, D.Lgs. n. 195/2008, vengono - in sostanza - fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal regolamento comunitario n. 1889/2005.
In particolare, il nuovo art. 9, D.Lgs. n. 195/2008 prevede che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 195/2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’art. 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’art. 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.
Fonte: Ipsoa

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