STUDI DI SETTORE E AUMENTO AL 15% DELLO SCOSTAMENTO

Studi di settore infedeli e accertamento induttivo.
Il Decreto semplificazioni aumenta dal 10% al 15% lo scostamento.
Premessa – Il Decreto semplificazioni ha previsto per gli studi di settore che in caso di omessa presentazione del modello o in caso di presentazione dello stesso con dati errati o falsi che comporti una differenza di ricavi superiore al 15% o a 50mila euro l’amministrazione finanziaria avrà la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo nei confronti del contribuente. Viene, inoltre, prorogato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore valevoli per il periodo d’imposta 2011. 
Manovra estiva e accertamento induttivo – La manovra estiva aveva aggiunto al comma 2 dell’art. 39, DPR n. 600/73 la lett. e) in base alla quale era stata estesa la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo anche nell’ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore e nel caso di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione in commento operava a condizione che fossero irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 471/97, le quali si applicavano nel caso in cui il maggior reddito d'impresa/lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, fosse superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. In pratica, l’accertamento induttivo a causa dell’infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore era possibile solo qualora l’errore di compilazione avesse determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito. 
Decreto semplificazioni - Il Decreto semplificazioni ha modificato tale disposizione normativa stabilendo che l'accertamento induttivo è effettuabile in quanto gli errori di compilazione del modello comportano una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione. In sostanza, con la nuova previsione si ha l'innalzamento della soglia del 10%, che viene portata al 15%, con una soglia quantitativa di 50.000 euro. 
Lo scostamento del 15% – Si evidenzia, innanzitutto, che nel nuovo testo legislativo si fa riferimento ai ricavi “stimati” in base agli studi e non “accertati” e si usano come parametro di confronto per controllare lo scostamento del 15% (o 50.000) i “ricavi” e non più il “reddito”. Ma la differenza più importante sta nel fatto che nella precedente disciplina la verifica dello scostamento del 10% doveva essere effettuata anche nel caso di omessa presentazione del modello, nonché di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non corrette. Con il nuovo disposto normativo, invece, lo scostamento del 15% (o 50.000) dei ricavi vale solo per la compilazione infedele del modello, mentre in caso di omissione o falsa indicazione delle cause di esclusione l’accertamento induttivo può essere effettuato a prescindere da quale sia la differenza tra ricavi. 
Proroga – Da ultimo, nel Decreto semplificazioni è stata accolta la necessità di far slittare di un mese il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore valevoli per il periodo d’imposta 2011. Il nuovo termine passa, quindi, dal 30 marzo al 30 aprile.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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