TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI

Tassa annuale sui libri sociali: versamento entro il 16 marzo.Sono escluse dal versamento le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
La tassa sui libri sociali - Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla numerazione dei libri sociali e dei registri di cui all’articolo 2215 c.c. Il versamento, deve essere effettuato dalle società di capitali a eccezione delle società cooperative e le mutue assicuratrici. L’obbligo di versamento permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001. La tassa è dovuta sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (libro giornale e libro inventari) e bollati, nei modi previsti dall’art. 2215 del codice civile. 
Società in liquidazione - L’Amministrazione finanziaria ha affermato che la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali se permane l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile. 
Tassa forfettaria - La tassa è dovuta in forma forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare e si riferisce, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. 
Modalità di pagamento diverse – Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono diverse per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo. L’importo della tassa da versare è pari a: 
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; 
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro. 
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2012. 
Società di nuova costituzione - Per le società di nuova costituzione, il versamento va effettuato con il bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento). Per i versamenti di competenza della Regione Siciliana bisognerà utilizzare il conto corrente postale n. 210906. 
Società successive alla costituzione - Per le imprese che si trovano in un anno di attività successivo al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 (Tassa annuale vidimazione libri sociali) e indicando come periodo di riferimento l’anno 2012. 
Compensazione - Se si vantano crediti compensabili, l’importo può essere compensato, tenendo presente che anche nel caso in cui il saldo di compensazione risulti pari a zero, il modello F24 va comunque presentato.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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