USCITA DAI MINIMI CON RETTIFICA IVA

I contribuenti minimi che non rientrano nel nuovo regime dei superminimi (quello col forfait del 5%), dal 1° gennaio 2012 tornano contribuenti normali ai fini Iva. Questi "vecchi minimi", di norma, sono le persone fisiche che hanno iniziato l'attività prima del 2008. Devono determinare l'eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali.
L'Iva per la rettifica dovuta dai contribuenti che da soggetti normali Iva sono passati, dal 2008 al 2011, al regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/07) doveva essere versata la prima o unica rata entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva per l'anno precedente a quello di applicazione del regime; le rate successive si dovevano versare entro i termini del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef.
Passaggio e ritorno
Si può fare l'esempio di un contribuente che ha iniziato l'attività prima del 2008, in quest'ultimo anno è passato al regime dei minimi e dal 2012, non potendo applicare il regime dei superminimi, deve passare al regime contabile agevolato come vecchio minimo.
Il passaggio del 2008 ha comportato la rettifica della detrazione Iva, che ha potuto versare in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo, nel termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto; l'Iva versata, in unica soluzione o in cinque rate, ha costituito costo deducibile per il contribuente minimo.
Il "ritorno" dal 2012 allo status normale comporta la rettifica – in aumento – dell'Iva detraibile che, pertanto, determina una sopravvenienza attiva tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
La rettifica
In relazione alla rettifica Iva da fare in caso di passaggio dal regime dei vecchi minimi al regime ordinario "Iva da Iva", nella appendice delle istruzioni per la compilazione del modello Iva 2012 (per il 2011), alla voce «rettifiche della detrazione» (articolo 19-bis2, decreto Iva, Dpr 633/1972, quadro VF acquisti, rigo VF56), si legge che – qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'Iva sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'Iva in misura diversa da quella già operata – va effettuata una rettifica limitatamente a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati. Idem per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.
In questa ipotesi, che, di norma, comporta una rettifica a credito del contribuente, rientra il passaggio, per legge o per opzione, dal regime dei minimi a quello ordinario "Iva da Iva". Considerato che dal 2012 i vecchi minimi torneranno ad essere contribuenti normali Iva, essi potranno calcolare l'eventuale Iva a credito per la rettifica sui beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati e sui beni ammortizzabili.
Questo credito poteva essere usato a partire dalla liquidazione Iva di gennaio entro il 16 febbraio 2012, se contribuente Iva mensile. Potrà essere usato in sede di liquidazione del primo trimestre 2012 entro il 16 maggio 2012, se contribuente trimestrale.
La rettifica Iva, a seguito del passaggio sarà poi indicata nella dichiarazione annuale Iva 2013 (per l'anno 2012), nel richiamato quadro VF acquisti, rigo VF56, se sarà confermato lo stesso rigo.
In particolare, il vecchio minimo, che dal 2012 diventa contribuente Iva normale, può recuperare: l'Iva non detratta sulle merci e materie prime acquistati in vigenza del regime dei minimi e ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011; l'Iva pagata sui beni acquistati prima dell'ingresso nei minimi che avevano comportato la rettifica a debito.
In quest'ultimo caso, si recupera l'Iva sui beni residui ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011. In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili mentre si era nel regime dei minimi, si può anche recuperare parte dell'Iva non detratta, in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato nel 2011 un bene strumentale di 6mila euro, con Iva al 20% per 1.200 euro, avrà diritto a un recupero pari a quattro quinti di 1.200 euro (960 euro). Anche se non previsto dalla legge, è opportuno che i vecchi minimi predispongano un prospetto di calcolo dove indicano le modalità di rettifica eseguite e l'importo dell'Iva che recuperano.
Attenzione: nel rigo VF56 «totale rettifiche» si deve indicare l'Iva spettante in detrazione, al netto della parte eventualmente già usata in diminuzione dell'eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell'ingresso al regime dei minimi.
Quando si guadagna e quando si perde
Il vecchio minimo, che dal 2012 è diventato contribuente Iva normale, può recuperare:
- l'Iva non detratta sulle merci e materie prime acquistati in vigenza del regime dei minimi e ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011;
- l'Iva pagata sui beni acquistati prima dell'ingresso nel regime dei minimi che avevano comportato la rettifica a debito; in questo caso, si recupera l'Iva sui beni residui ancora in rimanenza al 31 dicembre 2011.
In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili, in vigenza del regime dei minimi, si può anche recuperare parte dell'Iva non detratta, in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
La rettifica Iva, a seguito del “passaggio” da vecchio minimo a contribuente normale Iva dal 2012, dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale Iva 2013, per l'anno 2012, nel r quadro VF acquisti, rigo VF56.
Nel rigo VF56 “totale rettifiche” si indica l'Iva spettante in detrazione, al netto della parte eventualmente già usata in diminuzione dell'eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell'ingresso al regime dei vecchi minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007.
La rettifica Iva a “sfavore” va fatta dai contribuenti, in regime normale Iva, che erano in attività nel 2011, e che, dal 2012, sono passati al nuovo regime dei superminimi, con il forfait del 5%.
La rettifica riguarda l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va fatta solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
La rettifica Iva non va fatta per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.
Per segnalare la rettifica Iva, nel modello Iva 2012, per l'anno 2011, si deve compilare l'apposito rigo VA14 “regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, decreto legge 98/2011).

Fonte: Il sole 24 ore del 7/3/2012 autore Salvina Morina

Commenti

  1. Buonasera, riguardo alla rettifica IVA:
    sono nel regime dei superminimi e il prossimo anno entro nel regime ordinario, se emetto fattura a un cliente a ottobre del 2014 e mi pagano a febbraio 2015 come posso operare sulla rettifica IVA nei confronti del cliente? O forse il cliente non c'entra più nulla in questo processo?

    RispondiElimina

Posta un commento