VIA ALL'INCENTIVO PER LE IMPRESE CHE RICAPITALIZZANO

Via all'incentivo per le imprese che ricapitalizzano: vantaggi e svantaggi del bonus Ace.
L'utile destinato alla riserva legale e le rinunce ai crediti dei soci entrano nell'agevolazione Ace. 
Lo chiarisce il decreto di attuazione 14 marzo 2012 del ministro dell'Economia, in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale». Il provvedimento stabilisce che, per le società di persone e le imprese individuali, l'Ace si applica sull'intero patrimonio netto a fine esercizio.
Sono definitive le istruzioni per il calcolo della detassazione Ace da considerare nelle chiusure dei bilanci al 31 dicembre 2011. Il decreto ministeriale chiarisce i numerosi dubbi applicativi lasciati aperti dall'articolo 1 del decreto legge 201/2011 sia sugli elementi che concorrono a formare la base Ace, sia sulle riduzioni e le sterilizzazioni previste in chiave antielusiva. 
In merito al primo aspetto, viene precisato che le riserve non disponibili, per le quali la destinazione di utili non entra nell'agevolazione, sono costituite dalle poste che non possono essere utilizzate né per la distribuzione, né per copertura di perdite, né per aumenti di capitale, come ad esempio la riserva per l'acquisto di azioni proprie. È invece valido per l'Ace l'accantonamento alla riserva legale e alla riserva indivisibile delle società cooperative. 
Sono, inoltre, da considerare non disponibili ai fini Ace le poste alimentate da utili non ancora realizzati come ad esempio, la riserva utili su cambi da conversione e quella da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Sempre in materia di incrementi patrimoniali, il Dm equipara ai conferimenti in denaro anche la rinuncia incondizionata dei soci a propri crediti e l'utilizzo dei crediti stessi in compensazione in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. Dovrà evidentemente trattarsi di crediti derivanti da precedenti finanziamenti, considerata la necessità che l'operazione abbia generato un apporto di denaro. Le rinunce rilevano dalla data in cui hanno luogo e il relativo importo deve pertanto essere ragguagliato ai giorni tra tale data e la chiusura dell'esercizio. 
Con riferimento ai decrementi dell'importo agevolabile, il decreto riconduce le due fattispecie già individuate dalle legge (acquisti di aziende e di partecipazioni di controllo) ad ipotesi di natura antielusiva. L'abbattimento della base Ace si ha dunque solo se gli acquisti sono effettuati presso altre società del gruppo (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo). 
Vengono poi introdotte ulteriori sterilizzazioni costituite dai conferimenti in denaro effettuati dal contribuente a società controllate, dai conferimenti ricevuti da società estere a loro volta controllate da soggetti residenti e, in ogni caso, da conferimenti provenienti da società estere di black list. Infine, la base dell'incentivo viene ridotta a fronte di eventuali incrementi di crediti di finanziamento erogati a società controllate rispetto al saldo di fine 2010.
Il Dm prevede poi che, in ciascun esercizio, la base Ace "netta" (incrementi meno decrementi) non può eccedere il patrimonio netto iscritto in bilancio (compreso l'utile dell'esercizio, diversamente da quanto risulta dalle istruzioni al modello Unico 2012, istruzioni che dovranno dunque essere modificate), senza considerare la riserva acquisto azioni proprie. 
Norme del tutto particolari si applicano per le imprese Irpef (ditte individuali e società di persone). L'incentivo è applicabile solo se si tratta di contribuenti in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione, come chiarisce la relazione ministeriale) e riguarda l'intero patrimonio netto risultante dal bilancio, compresa dunque la parte formatasi fino al 31 dicembre 2010. Dovranno essere detratti, chiarisce sempre la relazione, eventuali crediti verso i soci o verso il titolare per prelievi in conto utili. Valgono anche per le imprese Irpef, secondo quanto chiarito dalla relazione accompagnatoria, le norme in materia di sterilizzazione antielusiva. 
Gli esempi
RINUNCIA AL CREDITO
Il 29 aprile 2011, i soci di Alfa coprono la perdita di 350.000 euro del bilancio 2010 rinunciando a crediti per precedenti finanziamenti. La rinuncia versamento vale ai fini Ace per 246 giorni del 2011
VERSAMENTO ALLA CONTROLLATA
Il 30 ottobre 2011, Alfa versa in conto capitale alla controllata Beta 100.000 euro. Il versamento riduce la base Ace del 2011 secondo quanto stabilito dal Dm
LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2011
Il patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2011 è :
Capitale sociale 200.000
Riserva legale 40.000
Utile 201150.000
Totale290.000
04 | BASE ACE 2011
La Base Ace 2011 si calcola come segue.
Rinuncia a crediti dei soci del 29.04.
(350.000 x 246 ÷ 365) = 235.890
Versamento in conto capitale alla controllata (100.000)
Totale Base Ace 2011135.890
Confronto con il patrimonio netto al 31.12.2011 290.000
Minore dei due 135.890
UNICO 2012
In Unico 2012, Alfa opera una deduzione dall'imponibile pari a (135.890 x 3%) = 4.077
DESTINAZIONE UTILE 2010
Beta destina l'utile 2010 (500.000) così: dividendo 175.000; riserva legale 25.000; riserva straordinaria 300.000 
BASE ACE 2011
La Base Ace 2011 si calcola come segue. Utile 2010 a riserve disponibili compresa la riserva legale come stabilito dal Dm (25.000 + 300.000) = 325.000
Importo inferiore al patrimonio netto al 31 dicembre 2011 
UNICO 2012
In Unico 2012, Beta opera una deduzione pari a (325.000 x 3%) = 9.750. La società evidenzia un reddito di 5.000 euro azzerato dalla deduzione e l'eccedenza (pari a 4.750) si rinvia a nuovo per essere dedotta nei successivi 
Fonte il sole 24 ore del 15/3/2012 autore Luca Gaiani
provvedimento
relazione

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