VIOLAZIONI SULL'UTILIZZO DEL CONTANTE: COMUNICAZIONE ALLA GDF E NON PIÙ ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In materia di limitazioni all’utilizzo di contanti, l’art. 8 comma 7 del DL n. 16/2012 rubricato “Misure di contrasto all'evasione” è intervenuto modificando, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. 231/2007.
All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate». 
Il previgente contenuto dell’articolo 51, comma 1 del D.Lgs 231/2007, così come modificato dal precedente decreto Salva Italia ( art. 12 co. 11), prevedeva che i destinatari del DLgs. 231/2007 ( ovvero banche, intermediari finanziari e professionisti) che hanno avuto notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni "liberi" e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla all’Agenzia delle Entrate. 
La lettera della suddetta disposizione non sembrava imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti, banche ed intermediari finanziari, affidando alle competenti Ragionerie territoriali il compito di procedere: 
► alla contestazione dell'infrazione ed agli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 689/81, e 
► alla immediata comunicazione dell'infrazione stessa all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. 
Tuttavia, in sede di primi commenti era stata sostenuta una differente interpretazione, secondo la quale sarebbero i soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti a dover procedere anche alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. 
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore occorre, ora, non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una segnalazione alla Guardia di Finanza, e non più all’Agenzia delle Entrate; sarà, poi, la Guardia di Finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento. 
Analogamente a quanto accadeva in relazione alla precedente formulazione, Il legislatore non ha precisato, in via definitiva, su chi concretamente ricada l’onere di effettuare la segnalazione alla Guardia di Finanza. Ancora non è chiaro, infatti, se i soggetti obbligati debbano limitarsi a comunicare la rilevata violazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato (che opererà poi la segnalazione alla Guardia di Finanza) ovvero se gli stessi debbano effettuare la comunicazione sia alla Ragioneria territoriale dello Stato che alla Guardia di Finanza. 
In attesa di chiarimenti ufficiali, quindi, al fine di evitare gravose conseguenze sanzionatorie, pare opportuno adeguarsi ad una soluzione cautelativa provvedendo ad una doppia comunicazione delle violazioni eventualmente rilevate, vale a dire: 
► sia alla competente Ragioneria territoriale dello Stato; 
► sia alla Guardia di Finanza.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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