ACE: PER I SOGGETTI IRPEF RILEVA TUTTO IL PATRIMONIO NETTO

Nessuna importanza viene data agli incrementi di patrimonio.
Premessa – Per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria la base Ace è costituita dall'intero patrimonio netto. Su tale valore si dovrà quindi applicare il rendimento nozionale per calcolare l’agevolazione. Conseguentemente nessuna importanza viene data all’incremento del capitale. 
Agevolazione - L'art. 1, D.L. 201/2011, introduce la deduzione extra contabile ai soli fini Ires/Irpef (quindi, non ai fini Irap) del rendimento nozionale degli incrementi di capitale proprio effettuati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.L. 201/2011, la norma ha decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, quindi esercizio chiuso al 31.12.2011 per i soggetti solari. 
Ambito soggettivo – Secondo quanto previsto dell'art. 1, co. 1, D.L. 201/2011, la norma riguarda le società di capitali, gli enti commerciali residenti (art. 73, co. 1, lett. a) e b) del Tuir) e le stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti (art. 73, co. 1, lett. d) del Tuir). L'agevolazione non spetta agli enti non commerciali, ancorché conseguano redditi d'impresa. Ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.L. 201/2011, rientrano tra i soggetti interessati anche le persone fisiche che conseguono un reddito di impresa, nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Tali soggetti, se in regime di contabilità ordinaria, potranno applicare l'Ace secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale di attuazione di cui al co. 8. 
Decreto attuativo – Tale Decreto attuativo è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha previsto appunto, procedure di applicazione molto particolari. Secondo la norma generale infatti il bonus viene calcolato in base all'incremento del capitale proprio rispetto al dato di computo della stessa grandezza al 31 dicembre 2010. Così però non avviene per i soggetti Irpef 
Calcolo per i soggetti Irpef - Per tali soggetti, infatti, il dato di partenza è rappresentato dal patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. In particolare, tutto il patrimonio netto contabile costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. E ulteriore differenza rispetto ai soggetti Ires e che per tali soggetti assumerà immediata rilevanza anche l'utile 2010 anche se al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci. Dovrà essere meglio chiarito se per i soggetti Irpef siano inoltre rilevanti, contrariamente a quanto previsto per i soggetti Ires, anche gli eventuali apporti in natura come sembra evincersi dalla relazione al decreto. Il decreto inoltre chiarisce che per le imprese familiari e le aziende coniugali l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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