ANTIRICICLAGGIO: PARTONO I CONTROLLI NEGLI STUDI

Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela
Premessa – La Guardia di Finanza nella circolare n. 83607/2012 ha dettato i principi che devono rispettare i comandi periferici nelle ispezioni e nei controlli effettuati per verificare il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti. Per quanto riguarda l’adeguata verifica della clientela e la tenuta dell’archivio unico i militari saranno tenuti a richiedere una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, e controllando nel periodo oggetto di controllo che gli adempienti siano stati effettuati nel rispetto degli obblighi di legge. 
Adeguata verifica della clientela - Con riferimento ai “professionisti” di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, CAF, ecc.), l’obbligo di adeguata verifica della clientela si estrinseca nelle seguenti attività: Identificazione del cliente (sulla base di un documento d’identità non scaduto); Identificazione del titolare effettivo (da effettuare contestualmente all’identificazione del cliente); Controllo costante del rapporto (attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la compatibilità rispetto al cliente, all’attività svolta e al profilo di rischio, avendo riguardo anche all’origine dei fondi impiegati). 
Tenuta archivio unico - Ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclaggio sono obbligati alla registrazione e alla conservazione delle informazioni acquisite. Con riferimento al singolo rapporto o all’esecuzione dell’operazione o della prestazione di valore non determinabile o non inferiore a € 15.000 è richiesta la registrazione della data d’instaurazione del rapporto/effettuazione della prestazione, dei dati identificativi del cliente, degli eventuali delegati/rappresentanti, nonché del titolare effettivo. 
Controllo della Guardia Finanza – La Guardia di Finanza è tenuta a controllare che tali adempimenti vengano effettuati nel rispetto di tutte le regole previste. In particolare, i militari saranno tenuti a richiedere l'elenco anagrafico dei clienti con l'evidenziazione della data di conferimento dell'incarico professionale e selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali, compiute nell'ambito dell'attività esercitata dal professionista. 
La scelta delle prestazioni – Dopo aver controllato l’elenco generale la scelta di specifici soggetti dovrà avvenire tenendo conto dell’entità dell’operazione e della frequenza con cui il cliente si relaziona con il professionista. Naturalmente saranno preferite le operazioni dove risulta l’utilizzo di denaro contante o titoli al portatore. 
Verifiche documentali – Una volta scelti i soggetti da controllare l’attenzione del corpo dovrà essere concentrata sulle procedure che ha adottato il professionista al fine di scovare realmente qual è il soggetto con cui si è svolta la prestazione professionale. In particolare, la verifica avrà per oggetto il metodo antiriciclaggio posto in essere dal professionista, appurando se sia stata concretamente svolta l'adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 dlgs 231/07) oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art. 28, co.3) o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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