COLLEGIO SINDACALE ALLA PROVA DEI RINNOVI

Nelle prossime assemblee di bilancio delle srl con collegio sindacale in scadenza, si potrebbe optare per il nuovo organo di controllo monocratico
In occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2011, le società di capitali con collegio sindacale in scadenza dovranno necessariamente valutare l’impatto delle nuove norme degli ultimi mesi.
Con riguardo alle spa, al termine di un convulso susseguirsi di interventi normativi, nulla cambia.
Resta ferma, quindi, la disciplina che vede la necessaria presenza del collegio sindacale, composto da 3 o 5 membri, più due supplenti (ex art. 2397 comma 1 c.c.), al quale, in assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, lo statuto può affidare anche la revisione legale (in tal caso, ex art. 2409-bis comma 2 c.c., il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro).
Ne consegue anche che si dovrà provvedere al rinnovo del collegio uscente o alla sostituzione totale o parziale dei membri dello stesso con il medesimo numero di sindaci o di sindaci/revisori. Si ricorda inoltre che, in caso di revisore esterno in scadenza (sia esso unico o società di revisione), l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo.
Ben più complessa la situazione nelle srl, per le quali, peraltro, l’art. 14 comma 13-bis della L. 183/2011 (inserito dall’art. 16 comma 1 lett. b) del DL 212/2011 convertito) ha espressamente stabilito che i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell’incarico.
Il nuovo art. 2477 c.c., nei casi di controlli obbligatori, riconosce la possibilità di optare tra organo di controllo interno, monocratico o collegiale, e revisore (sia esso unico o società di revisione, secondo le indicazioni della circolare Assonime 7 marzo 2012 n. 6).
In relazione a tale nuova disciplina, la prevalente dottrina (cfr., in particolare, la circolare Assonime n. 6/2012, nonché la circolare Confindustria n. 19510/2012) ritiene necessaria una specifica indicazione statutaria nel caso in cui la società intenda adottare un organo di controllo collegiale, in quanto la forma legale sarebbe quella del sindaco unico.
All’organo di controllo interno, inoltre, una specifica indicazione statutaria potrebbe conferire anche la funzione di revisione; in mancanza si tende ad affermare la necessità di affiancare all’organo di controllo un revisore legale, escludendosi l’ipotesi di una società soggetta ai soli controlli di legalità.
Nel caso di nomina del solo revisore, invece, si pone, tra gli altri, il problema di quale sia il corretto procedimento di nomina. Ciò in quanto l’art. 13 del DLgs. 39/2010 stabilisce che l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo (nel caso di specie, assente). A fronte di ciò, si ritiene ragionevole la soluzione che vede l’assemblea conferire l’incarico su proposta motivata dell’organo amministrativo (cfr. circolare Assonime n. 6/2012 e circolare Confindustria n. 19510/2012).
La massima 3 aprile 2012 n. 124 del Consiglio Notarile di Milano, invece, afferma che, in mancanza di diverse previsioni statutarie, sia il controllo sulla gestione che la funzione di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.
Tali profili, poi, sono da correlare con quanto eventualmente indicato nei preesistenti statuti.
Occorrerà, cioè, verificare la valenza delle clausole statutarie esistenti e richiedenti un organo collegiale. In particolare, tale organo dovrà essere confermato nel caso in cui l’interesse dei soci alla composizione plurisoggettiva sia desumibile, ad esempio, dall’attribuzione ad uno di essi del “diritto particolare” (ex art. 2468 comma 3 c.c.) di nominare un sindaco.
Qualora, invece, le clausole statutarie dovessero “genericamente” riprodurre o recepire le previgenti norme, si potrebbe pensare alla legittimità della nomina del sindaco unico nonostante l’apparente contraria indicazione statutaria e senza alcun intervento modificativo della stessa (cfr. circolare Confindustria n. 19510/2012).
Una valutazione diversa – sottolinea, peraltro, la circolare di Confindustria – deve probabilmente essere compiuta per quelle clausole che rinviano “esplicitamente” alle disposizioni ora modificate, perché in questo caso sarebbe meno agevole sostenere l’esistenza dei presupposti per un’integrazione automatica con le modifiche normative nel frattempo intervenute. Soluzione che sembra in linea con le indicazioni fornite dalla circolare Assonime n. 6/2012, nella quale si sostiene la necessità di prestare attenzione all’ipotesi in cui l’atto costitutivo contenga un’indicazione specifica del numero dei componenti del collegio sindacale.
In tal caso, infatti, salvo che non intervenga una modifica statutaria, la srl sarebbe tenuta a rispettare la composizione collegiale.
Fonte: Eutekne autore  Maurizio MEOLI    

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