COME CALCOLARE I RIMBORSI CHILOMETRICI AL DIPENDENTE

Normalmente, per il rimborso delle indennità chilometriche al dipendente che utilizza la propria auto e per le missioni autorizzate dal datore di lavoro, si fa riferimento alle Tariffe ACI, fiscalmente riconosciute e facilmente reperibili, sempre aggiornate, sul sito dell’ACI.
Il dipendente che richiede il rimborso è tenuto a compilare il modulo di autorizzazione alla missione e la nota spesa di rimborso comprendente tutte le informazioni che consentono di dimostrare l'entità dei chilometri percorsi (si indica il luogo di partenza e di arrivo e il totale dei chilometri percorsi).
Se il viaggio avviene fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, i rimborsi non sono  imponibili per il dipendente (sono, invece, imponibili se il viaggio avviene all'interno del comune). 
Per il datore di lavoro il rimborso erogato al dipendente (direttamente in busta paga) è deducibile solo nei limiti del costo di percorrenza di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, se a benzina o 20 cavalli fiscali, se diesel.
L’ACI indica questi costi di percorrenza che potremmo definire “plafonati” e che sono riportati nel sito  ACI (i dati vengono aggiornati ogni anno).
Ovviamente a fine anno il datore di lavoro dovrà effettuare il conteggio esatto dei chilometri percorsi dal dipendente per determinare la tariffa ACI definitiva e necessaria per la determinazione dell'importo da scaricare.
Fonte: Studio Stefano Stara

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