CREDITO DI IMPOSTA SU IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO

Nuova disciplina delle perdite fiscali - Un elemento di notevole semplificazione per la redazione dei bilanci, quest’anno viene dato dalla disciplina delle perdite fiscali introdotta dalla manovra estiva. In particolare, il D.L. 98 del 6 luglio 2011 ha modificato l’articolo 84 del TUIR in riferimento alla soppressione del limite dei 5 anni previsto ai fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse, in riferimento al riporto delle perdite non limitato nel tempo, all’utilizzo della perdita a copertura dell’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi e all’esclusione dalla predetta limitazione, delle perdite derivanti dai primi tre esercizi dalla costituzione della società nell’ambito di una nuova iniziativa. 
Nessun limite temporale - Le società possono riportare in avanti le perdite senza più limiti temporali anche se entro l’80% del reddito di ciascun anno. Questa nuova disposizione è applicabile già dall’esercizio 2011 (circolare 53/E 2011) con riferimento ai risultati ancora utilizzabili in tale periodo d’imposta (perdite formate dal 2006 in avanti).
I principi contabili - I principi contabili (OIC 25 par. H.II.) consentono l’iscrizione di attività sulle perdite fiscali (pari al 27% del loro ammontare) quando esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili capienti per il loro utilizzo e a condizione che le stesse perdite derivino da circostanze che non si ripeteranno negli esercizi seguenti. In particolare, con il vecchio regime il recupero delle perdite richiedeva la dimostrazione che si sarebbero realizzati redditi capienti nei cinque esercizi successivi, adesso con le modifiche apportate dal D.L. 98/2011, è possibile ampliare il periodo temporale su cui ipotizzare il conseguimento di risultati positivi. Ciò rende più semplice realizzare i requisiti richiesti per l’iscrizione degli attivi fiscali. Un analogo impatto sui conti viene prodotto dalla manovra “salva Italia” (decreto 201/2011), in quanto la stessa estendeperdi la possibilità (articolo 9) di convertire a certe condizioni le imposte anticipate in crediti d’imposta. 
Altre criticità in bilancio - In riferimento alle altre criticità relative ai bilanci in rosso, vi è sicuramente la verifica della continuità aziendale e la corretta valutazione delle attività immateriali e finanziarie. Per la valutazione civilistica dei titoli iscritti nel circolante da parte di società che non adottano i principi Ias/Ifrs, si può applicare, nel bilancio al 31 dicembre 2011, la deroga prevista per 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 15 del Dl 185/2008. Il Dm 27 luglio 2011 ha, infatti, esteso ai rendiconti del 2011 la possibilità di non adeguare il valore di iscrizione dei titoli non immobilizzati a quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se le perdite non hanno carattere durevole. Un altro aspetto dei rendiconti in fase di chiusura riguarda l'adeguamento delle poste in valuta ai cambi di fine esercizio. Per la conversione, che, come ogni anno, non produce effetti fiscali, si utilizzano i tassi di cambio di venerdì 30 dicembre, pubblicati, per le valute principali, nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio.

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L’articolo 9, del Decreto Legge c.d. “Salva Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 dicembre 2011, ha previsto l’estensione del disposto dell’articolo 2, comma 56, del D.L. del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 febbraio 2011, n. 10.
Le attività per imposte anticipate attive iscritte in bilancio relative:
i) a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR; nonché
ii) al valore dell’avviamento e delle attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio.
La trasformazione in credito d’imposta “decorre dalla data di approvazione di bilancio”, la disposizione contenuta nel milleproroghe 2010 è applicabile con riferimento a tutti i bilanci la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Tale disciplina è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda, per legge, l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o altro organo competente. Inoltre, la trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta comporta che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia (ovvero quello in corso alla data di approvazione del bilancio), non siano più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti all’ammontare di imposte anticipate trasformate.
A titolo di esempio:
Alfa Spa ha acquistato un’azienda nell’anno 2006 pagando un avviamento di 1.800.000 euro;
- ammortamento civilistico contabilizzato per il 2011 pari a zero, perché è stato già tutto ammortizzato nel quinquennio 2006-2010;
ammortamento fiscale dedotto fino al 31 dicembre 2010: 500.000 ossia 1.800.000: 18 x 5 esercizi;
in bilancio al 31 dicembre 2010 sono dunque iscritte imposte anticipate per 357.500, ossia (1.800.000-500.000) x 27.5%;
ammortamento fiscale deducibile per il 2011 (variazione in diminuzione): 1.800.000 : 18 = 100.000;
 perdita da UNICO anno 2011: 170.000.
Posto che la dichiarazione relativa al 2011 chiude in perdita, occorre comprendere quale parte delle imposte anticipate, già iscritte in bilancio per complessivi 357.500 e riferibili al periodo d’imposta corrente, possa essere trasformata in credito d’imposta. Ebbene, dal momento che l’ammontare della variazione dell’anno in diminuzione, pari a 100.000, è inferiore all’ammontare della perdita fiscale dichiarata, pari a 170.000, tutte le imposte anticipate di 27.500 (100.000 x 27,5%) possono essere trasformate in credito d’imposta spendibile a decorrere dalla data di presentazione del modello UNICO per l’anno 2011.
Anche in questo caso, la norma prevede coerentemente che la parte di perdita riferita alla variazione in diminuzione che ha generato l’imposta anticipata convertita in credito d’imposta non possa essere riportata.
Dunque, nel nostro primo esempio, a fronte di una perdita dichiarata di 170.000, può essere riportata solo una perdita di 70.000. Nell’ipotesi in cui la perdita fiscale fosse, invece, di 80.000, nonostante vi sia una variazione in diminuzione di 100.000, l’importo trasformabile in credito d’imposta non può comunque essere superiore a 22.000 (pari al 27.5% di 80.000) e non residuano perdite fiscali riportabili negli esercizi futuri. 
È bene segnalare che le imposte anticipate possono dar luogo alla conversione in credito d’imposta solo nell’ipotesi in cui le stesse siano state effettivamente iscritte in bilancio.
Dunque, nell’ipotesi in cui la società, pur in presenza di differenze temporanee deducibili in futuro relative alle componenti previste (avviamento, attività immateriali e svalutazione crediti), non abbia iscritto in bilancio le imposte anticipate, posto che in un orizzonte temporale ragionevole non vi erano prospettive di redditività, non vi è alcun credito convertibile.
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito in compensazione, l’Agenzia chiarisce che, sulla base delle disposizioni contenute nel milleproroghe, il credito d’imposta in esame, a differenza di crediti di altra natura, non soggiace ad alcun limite d’importo e che per la compensazione tramite F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6834.
Fonte: www.fiscoeconti.it autore Armellino Ermanno

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