DEDUZIONE INTEGRALE DELL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL LAVORO

Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Salva Italia riconosce il diritto alla deduzione dal reddito imponibile (ai fini dell’IRPEF e dell’IRES) dell’intero ammontare dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti in base all’articolo 11 del D. Lgs. n. 446/1997.
La misura integra e sostituisce, abrogandola per la parte relativa alle spese del personale, quella introdotta dall’articolo 6 del D.L. n. 185/2008 con cui, in deroga al generale principio di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, era stata per la prima volta consentita, ai fini delle imposte sui redditi, la parziale deducibilità, nella misura del 10%, dell’imposta regionale versata in relazione alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, unitamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.
Appare evidentemente più incisiva la novella introdotta dal 2012, la quale consente invece, con riguardo al costo del lavoro, che la quota IRAP deducibile ai fini delle imposte dirette non sia più determinata in modo forfettario ma venga calcolata in maniera analitica.
In sede di conversione in Legge del decreto, è stata inserita altresì la facoltà di continuare a dedurre, in aggiunta alla quota analiticamente determinata, la quota forfettaria del 10% sulla parte residua dell’imposta regionale versata con riguardo alle spese per interessi passivi eventualmente sostenute.
Nella compilazione del Modello Unico 2012, relativo ai redditi 2011, la deduzione spetterà in misura forfettaria (10% dell’importo versato nel 2011 secondo il criterio di cassa) solamente se il contribuente ha sostenuto spese per il personale ovvero, alternativamente, oneri finanziari.
Invece, dal Modello Unico 2013, relativo ai redditi 2012, sarà consentita la deduzione integrale dell’IRAP versata a titolo di saldo 2011 e di primo e secondo acconto 2012 in relazione alle spese per il personale, calcolandola in maniera analitica, nonché il 10% della parte residua di imposta pagata, ma solo a condizione che siano stati sostenuti oneri finanziari.
Per effetto del richiamo all’articolo 99 del TUIR, l’IRAP rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo.
Per l’acconto si applica il principio di cassa “ponderato”, nel senso che si deve comunque tenere conto dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta (primo acconto versato per il 2012 + secondo acconto 2012 – eventuale credito 2012 in dichiarazione Unico 2013).
L’IRAP versata in acconto, in sostanza, risulterà deducibile solo se e nei limiti in cui riflette l’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo di imposta di riferimento.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/2009, la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP dovuta, quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non può essere infatti computata nel calcolo della deduzione, in quanto, non risultando definitivamente dovuta, costituisce credito dell’esercizio.
Destinatari dell’agevolazione sono tutti i soggetti passivi che determinano la base imponibile secondo i criteri ordinari (società di capitale, società di persone, ditte individuali, professionisti ed enti non commerciali relativamente agli evenvtuali redditi d’impresa prodotti).
Autore: Ernesto Gatto – Centro Studi CGN

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