INDAGINI BANCARIE AGENZIA DELLE ENTRATE E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Il sempre maggior ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria alle indagini finanziarie invita a formulare delle riflessioni non solo  per gli aspetti istruttori caratterizzanti tali procedure che consentono a parte erariale di accedere nella “sfera privata” del contribuente ma anche per le possibili riprese fiscali ad esse conseguenti.
Il legislatore nel definire i poteri degli uffici finanziari ha inserito una specifica norma – art. 32 del DPR 600/1973 – che consente un accesso ai dati bancari dei contribuenti per verificare, in buona sostanza, se la capacità reddituale manifestata, in sede dichiarativa, è in linea con le disponibilità finanziarie facenti capo agli stessi. Tali indagini che prendono l’avvio con l’invio di un questionario ovvero da un invito al contradditorio sono assai invasive. Consentono, infatti, all’amministrazione finanziaria di individuare, nei conti correnti accesi dal contribuente presso gli istituti di credito, disponibilità finanziarie o capacità di spesa talvolta eccedenti rispetto al profilo dichiarativo manifestato.
D’altro lato prestano il fianco, specie per i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, alla possibilità, da parte dell’ufficio verificatore di effettuare delle riprese fiscali difficilmente contestabili. Va chiarito che i movimenti finanziari oggetto di verifica vengono suddivisi per periodo di imposta e per ognuno di tali movimenti si deve fornire un’apposita giustificazione analitica – documentale. Bisogna però fare dei precisi distinguo tra il contribuente generico e il lavoratore autonomo/piccolo imprenditore, in quanto mentre per il contribuente generico rilevano solo versamenti non giustificati, potenzialmente indice di “nero”, per i secondi ahimè vengono considerati anche i prelevamenti! Sui movimenti oggetto di verifica è bene ricordare che vige l’”inversione dell’onere della prova”,  cioè è il contribuente che deve dimostrare la derivazione dei movimenti e l’eventuale beneficiario.  E devo dire ne ha tutto l’interesse a farlo poiché qualora il contribuente non esibisca la necessaria documentazione quest’ultima non potrà esser prodotta nell’eventuale fase processuale. Quali kit di difese adottare? 
Fatta questa breve premessa non dimentichiamo che soccorre in aiuto lo Statuto del contribuente, in quanto
a) si può chiedere ragione del perché è stata avviata la verifica;
b) l’invito deve contenere la possibilità di farsi assistere da un professionista. E’ necessario inoltre far presente da subito al funzionario incaricato che vi sono dei tempi per la raccolta della documentazione bancaria e inoltre di redigere a ogni incontro un verbale dal quale emerga l’esito della verifica. Qualora nell’indagine venga incluso il conti correnti del coniuge bisogna verificare se ciò è legittimo.  
Quale atteggiamento  assumere? Consiglio sempre di adottare un atteggiamento improntato a  buona fede e lealtà facendo comprendere al funzionario, incaricato della verifica, la propria posizione fiscale e in particolare, se vi sono beni, non acquisiti con il proprio lavoro, e dai quali si ritraggono redditi evidenziare la relativa provenienza (donazione, successione, ecc..) preferibilmente con una relazione accompagnatoria-memoria difensiva. Consentirete così al funzionario di comprendere che parte delle vostre disponibilità finanziarie sono di natura derivata avendo comunque già scontato l’imposta, nel caso dei beni ereditati. 
Non si dimentichi infine che nel decreto “salva Italia” è stato inserito un’ulteriore incisiva arma di contrasto all’evasione fiscale in quanto se vengono esibiti documento falsi ovvero si forniscono risposte non rispondenti al vero  si rischi di integrare una condotta penalmente rilevante, in quanto il legislatore reputa tali comportamenti di ostacolo al corretto esercizio dell’azione accertativa.
Fonte: Fisco e tasse autore Piero Bertolaso

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